È la prestazione assistenziale che la legge n. 335/95 (Riforma Dini) ha istituito, in luogo della pensione sociale ex art. 26, L. 153/69 e della relativa maggiorazione.

L’età di 65 anni, inizialmente prevista per accedere alla prestazione, dal 2013 è stata incrementata in base agli adeguamenti della speranza di vita,  dal 2018 è stata aumentata di un anno; e dal 2019 è di 67 anni.

L’assegno sociale può essere riconosciuto ai cittadini italiani residenti in Italia, ai cittadini della repubblica di San Marino, ai cittadini di Stati membri dell’Unione europea e ai loro familiari, purché residenti nel territorio italiano; e ancora, agli extracomunitari con permesso CE per soggiornanti di lungo periodo e agli stranieri o apolidi in possesso della qualifica di rifugiato politico e dello status di protezione sussidiaria.

La domanda va inoltrata all'Inps, in via telematica, e la prestazione è erogata con decorrenza fissata al 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della richiesta. L'assegno non è reversibile e spetta per 13 mensilità annue. Per l’inoltro dell’istanza, l’interessato può avvalersi dell’assistenza del Patronato Inca Cgil.

Soggetti aventi diritto
 

  • cittadini italiani;
  • stranieri o gli apolidi e rispettivi coniugi ricongiunti, ai quali è stata riconosciuta la qualifica di “rifugiato politico” e lo “status di protezione sussidiaria”;
  • stranieri extracomunitari o apolidi in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ovvero della carta di soggiorno;
  • cittadini comunitari e i loro familiari a carico, iscritti all’anagrafe del Comune di residenza o titolari della carta di soggiorno CE;
  • cittadini della Repubblica di S. Marino residenti in Italia;

Requisiti

  • compimento del 67° anno di età;
  • cittadinanza italiana o di uno degli Stati dell’Unione Europea e per gli extracomunitari il possesso di permesso di soggiorno CE-SLP;
  • residenza sul territorio nazionale;
  • residenza in Italia di almeno dieci anni continuativi, temporalmente individuabili in qualsiasi momento della vita prima della richiesta della prestazione (tale ulteriore requisito è in vigore dal 1° gennaio 2009 ed è richiesto in aggiunta al generale requisito di residenza sul territorio nazionale per il diritto al conseguimento e al mantenimento della prestazione).
  • reddito non superiore all'importo annuo dell'assegno se il richiedente non è coniugato;
  • reddito cumulato con quello del coniuge non superiore a due volte l'importo annuo dell'assegno se il richiedente è coniugato.

Redditi influenti

Si considerano i redditi assoggettabili all'Irpef al netto dell' imposizione fiscale e contributiva, ma anche quelli esenti da imposta, quali le prestazioni assistenziali erogate dallo Stato (prestazioni per invalidità civile, cecità civile, sordità, le pensioni di guerra, le rendite vitalizie erogate dall' Inail, pensioni privilegiate ordinarie tabellari per infermità contratte durante il servizio di leva, ecc.) ed ancora redditi con ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (interessi bancari e postali, interessi sui BOT e CCT, ecc.) e, infine, gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. In sede di prima liquidazione, si considerano i redditi conseguiti nello stesso anno, mentre per gli anni successivi, ai fini della verifica del mantenimento della prestazione, sono considerati i redditi dell’anno precedente, ad eccezione di quelli derivanti da pensioni che sono sempre relativi all’anno in corso.

Redditi non influenti

  • Trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le relative anticipazioni;
  • competenze arretrate soggette a tassazione separata;
  • reddito della casa di abitazione;
  • importo dell' assegno sociale del richiedente;
  • trattamenti di famiglia comunque denominati;
  • 1/3 dell'importo della pensione liquidata secondo il sistema contributivo, di cui alla L.335/95, nel limite massimo equivalente ad 1/3 dell'importo dell'assegno;
  • indennità di accompagnamento di ogni tipo;
  • prestazioni indennitarie erogate dalle Regioni e Province autonome;
  • assegni per l'assistenza personale continuativa erogati dall'Inail nei casi di invalidità permanente assoluta;
  • assegni per l'assistenza personale e continuativa erogati dall'Inps ai pensionati per inabilità;
  • indennità di comunicazione per i sordi, di cui all'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n.508;
  • assegno vitalizio erogato agli ex combattenti della guerra 15/18 e precedenti;
  • assegno vitalizio a favore dei perseguitati politici e razziali;
  • soprassoldi (ovvero compensi speciali) connessi alle Medaglie al Valor Militare;
  • le pensioni o assegni connessi alle decorazioni dell'Ordine Militare d'Italia.

Misura

L’importo dell’assegno sociale, per il 2023, è pari a €.503,27 mensili. In presenza di redditi, può essere concesso in misura ridotta fino a concorrenza dei limiti di reddito stabiliti.

L’importo dell’assegno sociale è ridotto del 50%, in caso di ricovero del titolare presso istituti a totale carico di enti pubblici. La riduzione è del 25% se la retta per il ricovero è a parziale carico del pensionato o dei suoi familiari, ovvero è in misura inferiore al 50% dell'importo dell'assegno sociale. Non opera nessuna riduzione se il concorso alla retta da parte del pensionato o dei suoi familiari è superiore al 50% dell'importo dell'assegno sociale.

Maggiorazione dell’Assegno sociale

Dal 2001, l’importo dell’assegno è stato maggiorato da una quota fissa non soggetta a perequazione di € 12,91 mensili per coloro che hanno un età superiore a 65 anni, di € 20,66 mensili per gli ultrasettantacinquenni.

Dal 2002, per i pensionati con almeno 70 anni di età (o con un’età ridotta di un anno ogni cinque anni di contribuzione versata in qualsiasi fondo o gestione fino ad una riduzione massima di 5 anni), la maggiorazione è stata incrementata da una cifra variabile fino al raggiungimento di un importo mensile del trattamento pensionistico di €. 516,46, perequato dal 2003. Da gennaio 2008, grazie all'accordo sindacati-governo del luglio 2007, il suddetto importo è stato portato fino a 580,00 euro e, per il 2021, è pari a 652,21 euro.

Per il diritto alla maggiorazione:

a) il pensionato solo non deve possedere redditi pari o superiori all’importo annuo dell’assegno sociale e della maggiorazione stessa;

b) il pensionato coniugato, oltre al requisito reddituale di cui al punto a), non deve possedere redditi cumulati con quelli del coniuge, pari o superiori alla somma del limite di cui al punto a) e dell’importo annuo del trattamento minimo del Fpld.

Per il diritto all’incremento:

  • il pensionato solo non deve possedere redditi pari o superiori all’importo annuo dell’assegno sociale e dell’incremento stesso;
  • il pensionato coniugato, oltre al requisito reddituale di cui al punto a), non deve possedere redditi cumulati con quelli del coniuge, pari o superiori alla somma del limite di cui al punto a) e dell’importo annuo dell’assegno sociale. Di fatto, l'incremento assorbe la maggiorazione prevista per gli ultra75enni.

La maggiorazione e l’incremento possono essere concessi in misura ridotta fino a concorrenza dei limiti di reddito. Si prendono in considerazione i redditi conseguiti nel corso dello stesso anno in cui la maggiorazione è corrisposta per la prima volta; negli anni successivi si considerano, invece, i redditi dell'anno precedente. I redditi da pensione vanno sempre considerati con riferimento all'anno in corso.

Sono influenti:

  • redditi di qualsiasi natura assoggettabili all’Irpef al netto dell’imposizione fiscale relativamente ai redditi influenti per la verifica reddituale;
  • redditi esenti da imposte quali prestazioni assistenziali erogate dallo Stato;
  • redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva;
  • assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile;
  • importo dell’assegno sociale eventualmente corrisposto al coniuge.

Non si considerano i redditi derivanti da:

  • importo del proprio assegno sociale (va invece valutato quello del coniuge);
  • reddito della casa di abitazione e relative pertinenze;
  • trattamenti di famiglia;
  • 1/3 dell’importo della pensione liquidata esclusivamente con il sistema contributivo;
  • indennità di accompagnamento di ogni tipo;
  • indennità di comunicazione per i sordomuti;
  • pensione di guerra;
  • indennizzo risarcitorio per i danni subiti da trasfusioni e vaccinazioni di cui alla legge 210/92.

 

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