I cittadini italiani con residenza in Italia, i cittadini comunitari ed extracomunitari con un regolare permesso di soggiorno nel nostro Paese, della durata di almeno un anno, in base alla legislazione attualmente in vigore, a seconda della valutazione della invalidità loro accertata, possono accedere alle prestazioni economiche se in possesso di ulteriori e specifici requisiti relativi all'età, al reddito, al mancato svolgimento di attività lavorativa e alla frequenza scolastica.

La domanda amministrativa di accertamento sanitario, che darà luogo all'eventuale prestazione economica, deve essere preceduta dall’invio telematico all’Inps del certificato medico redatto dal medico di famiglia, dallo specialista nella patologia denunciata o dal medico del Patronato, purché abilitati dall’Inps.

Il medico certificatore, dopo l’invio del certificato consegna all’assistito:

  • l’attestato di trasmissione che riporta il numero di certificato;
  • la copia originale firmata del certificato;
  • l'eventuale certificato di non trasportabilità in caso di richiesta di visita domiciliare.

Entro e non oltre i 90 giorni dall’invio del certificato, l’interessato deve inoltrare telematicamente all’Inps la domanda amministrativa che sarà abbinata al certificato.

L’Inps, a seguito della domanda amministrativa, rilascia una ricevuta con il numero di protocollo e l'eventuale data di visita. L'accertamento sanitario verrà effettuato dalla commissione medica della ASL, integrata da un medico dell'Inps, ovvero direttamente dalla commissione medica Inps nelle Regioni che hanno stipulato apposite convenzioni con l’Istituto. L'esito della visita verrà validato dal responsabile del Centro Medico Legale Inps, che può disporre la visita diretta del cittadino richiedente.

A causa dell’emergenza  epidemiologica Covid 19, l’Inps ha sospeso le attività medico-legali di accertamento sanitario dell’invalidità civile, cecità, handicap e disabilità prevedendo, esclusivamente per i malati oncologici di cui l’art. 6, c. 3-bis della legge 80/2006, e per i richiedenti l’accertamento dell’Handicap grave, la possibilità di accertare il requisito sanitario in base alla valutazione della documentazione agli atti. La ripresa delle attività medico-legali è stata annunciata dall’Inps per giugno 2020. Successivamente, l’’articolo 29 ter del decreto legge n. 76/2020 (decreto semplificazioni), convertito con modificazioni in legge 120/2020, “Semplificazione dei procedimenti di accertamento degli stati invalidanti e dell'handicap”, ratifica le suddette attività di accertamento sanitario agli atti  e le estende a tutti i cittadini che ne fanno richiesta.

Terminata la fase sanitaria, se l'esito accertato dà titolo a prestazioni economiche, si passerà alla concessione delle stesse con la compilazione, in modalità telematica, del modello AP70 relativo all'autocertificazione degli ulteriori requisiti amministrativi previsti.

Dal  2019  è stata introdotta una semplificazione delle modalità di trasmissione delle domande che consiste nell'anticipare in sede di domanda di accertamento sanitario, le informazioni di natura socio-economica previste dal modello AP70.  Tale modalità, in un primo momento rivolta esclusivamente ai soggetti richiedenti l'accertamento sanitario finalizzato all'indennità di accompagnamento ovvero a coloro che hanno superato l’età prevista per la pensione o assegno di invalidità civile, dal 1° giugno 2020 è stata estesa anche ai soggetti di età compresa tra i 18 e i 67 anni i quali, contestualmente all'inoltro della domanda di accertamento sanitario di invalidità civile, sordità e cecità, dovranno inserire i dati necessari alla liquidazione dell'eventuale prestazione economica. 

Ad oggi, i minori sono esclusi da tale modalità semplificata di presentazione della domanda. Pertanto, alla fine della fase sanitaria, dovranno inviare all'INPS il modello AP70 con i dati utili alla liquidazione della eventuale prestazione.

Assegno mensile di assistenza

Si tratta di una prestazione economica rivolta agli invalidi civili parziali che hanno un’età compresa tra i 18 e i 67 anni.


Requisiti sanitari

Ai fini del diritto alla prestazione è necessaria una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 74 e il 99%.

Requisiti reddituali

Il reddito da considerare è quello individuale ovvero posseduto dal solo richiedente anche se coniugato ed è riferito all’anno in corso in fase di prima liquidazione e all’anno precedente per gli anni successivi. Fa eccezione il reddito da pensione, per il quale si fa riferimento a quello dell’anno in corso.

Il limite di reddito personale annuo è pari per il 2023 a 5.391,88 euro. 

Si considerano tutti i redditi imponibili agli effetti Irpef al lordo degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali, quali:

    • redditi da lavoro dipendente e autonomo;
    • redditi da impresa, terreni, fabbricati;
    • pensioni;
    • trattamenti di fine rapporto.

Sono esclusi dal computo i redditi esenti dall’Irpef e gli emolumenti a carattere risarcitorio:

- trattamenti di famiglia;

- pensioni o indennità per invalidità civile, cecità e sordità;

- rendite corrisposte in Italia dall’assicurazione Ivs svizzera (AVS);

- erogazioni una tantum (risarcimento danni, interessi legali, equo indennizzo, liquidazione in capitale della rendita Inail, assegno funerario Inail, indennizzo per danneggiati da vaccinazioni e emotrasfusioni); - erogazioni con carattere di continuità (rendita e assegno Inail, pensioni privilegiate ordinarie tabellari, pensioni di guerra, assegno vitalizio dei deportati in campi di sterminio nazista, assegno vitalizio ex-combattenti, assegni periodici per separazione, scioglimento o annullamento del matrimonio).

Mancato svolgimento di attività lavorativa

Fino al 2007, l’assegno mensile di assistenza era subordinato al requisito dell’incollocamento al lavoro, ovvero era necessario essere iscritti alla lista del collocamento mirato dei disabili.
Dal 2008, allo stesso fine, non è più necessario dimostrare l’incollocamento, ma l’interessato deve autodichiarare di non svolgere attività lavorativa.

L'incompatibilità dell’assegno mensile con l’attività lavorativa opera solo nei casi in cui il reddito da lavoro dipendente supera € 8.145,00 e il reddito da lavoro autonomo € 4.800,00.

Incompatibilità

L'assegno mensile è incompatibile con la pensione diretta di invalidità dell’Inps e con l’assegno ordinario di invalidità.

Dal 1° gennaio 1992, è altresì incompatibile con tutte le pensioni dirette di invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro o di servizio, nonché con qualsiasi pensione diretta di invalidità, a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per IVS, delle gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi e di ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori dipendenti avente carattere obbligatorio, fatta salva la possibilità di optare per una delle prestazioni incompatibili.

Misura

L'importo dell’assegno mensile, soggetto alla perequazione automatica, spetta per 13 mensilità annue e per il 2023 è pari a € 313,91 e non può essere erogato in misura parziale. Pertanto, nel caso in cui il reddito dell’invalido sia di poco al di sopra del limite, la prestazione non spetta, mentre viene erogata in misura intera se il reddito è di poco al di sotto del limite previsto.

Dal 1° gennaio 2001, l'importo è stato aumentato di €. 10,33 mensili non perequabili, ma l’incremento, ancorché esiguo, è legato a requisiti reddituali diversi da quelli richiesti ai fini del diritto alle prestazioni stesse. Infatti, per il diritto alla maggiorazione è necessario soddisfare non solo un limite di reddito personale ma anche coniugale (vedi tabella sottostante):

Anno

Pensionato non coniugato

Pensionato coniugato

Importo mensile

2023

6.676,80

14.005,42

10,33

Al compimento del 67° anno di età, in luogo dell'assegno mensile, viene erogato l'assegno sociale sostitutivo.

Pensione di invalidità

E’ la prestazione economica rivolta agli invalidi totali che hanno un’età compresa tra i 18 e i 67 anni.

Requisiti sanitari

Ai fini del diritto alla prestazione è necessario il riconoscimento sanitario di una invalidità totale e permanente (100%).


Requisiti reddituali

Come per l’assegno mensile degli invalidi parziali, anche per la pensione degli invalidi totali il reddito da considerare è quello individuale ovvero posseduto dal solo richiedente anche se coniugato. Se si tratta di prima liquidazione, il reddito da considerare è quello dello stesso anno, mentre negli altri casi il riferimento è al reddito dell'anno precedente. I redditi da pensione si considerano sempre nell'anno in corso. Per il 2023, il limite di reddito è pari a € 17.920,00.

I redditi da considerare e da escludere dal computo sono gli stessi previsti per l’assegno mensile di assistenza.

Compatibilità

E’ compatibile con tutte le pensioni dirette di invalidità e con tutte le prestazioni dirette concesse per invalidità di guerra, di lavoro o di servizio. In caso di pluriminorazioni è cumulabile con le pensioni per cecità e sordità.


Misura

L'importo è uguale a quello dell’assegno mensile di assistenza ed è ugualmente erogato per 13 mensilità annue è uguale all'assegno mensile. Analogamente all’assegno degli invalidi civili parziali, dal 1° gennaio 2001 la prestazione è stata maggiorata di € 10,33 alle condizioni previste dalla legge ma, diversamente dall’assegno e al pari delle pensioni non reversibili dei ciechi assoluti e dei sordi, dal 20 luglio 2020, è soggetta all’incremento fino a 700,20 per il 2023, già dal compimento del 18° anno di età, sempreché sussistano i requisiti reddituali individuali e coniugali a tal fine previsti. 

Al compimento del 67° anno di età, in luogo della pensione di invalilità, viene erogato l'assegno sociale sostitutivo.

Indennità di accompagnamento

E’ la prestazione erogata al solo titolo della minorazione ovvero svincolata da requisiti reddituali, che spetta agli invalidi civili di qualsiasi età.

Requisiti sanitari

Per il diritto alla prestazione è necessario che i richiedenti, oltre al riconoscimento dell'invalidità totale, ovvero alle certificate “difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età se minori o ultrasessantasettenni”, siano anche nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure di compiere gli atti quotidiani della vita e che, quindi, necessitano di assistenza continua.

Compatibilità

E' compatibile con l'attività lavorativa e, in caso di pluriminorazioni, è cumulabile con l’indennità di accompagnamento dei ciechi totali e con l’indennità di comunicazione dei sordi.

Incompatibilità

E' incompatibile con le analoghe indennità di guerra, di lavoro o di servizio ed è prevista la facoltà di opzione per una delle indennità eventualmente spettanti. Inoltre, è incompatibile con l’indennità di frequenza e con il ricovero a titolo gratuito in istituti presso reparti di lungodegenza o per fini riabilitativi.

Misura

Per il 2023, l'importo è pari a € 527,16 ed è erogato per 12 mensilità annue.

Indennità di frequenza

E’ la prestazione economica che spetta agli invalidi civili minori di 18 anni, che frequentino continuamente o periodicamente centri ambulatoriali pubblici o privati convenzionati, specializzati in trattamenti riabilitativi o terapeutici o scuole pubbliche o private, dall’asilo nido in poi, o centri di formazione professionale.

Requisiti sanitari

Per il diritto alla prestazione è necessario che i minori siano stati riconosciuti dalla competente commissione medica in condizione di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età oppure affetti da ipoacusia superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1000, 2000 hertz.

Requisiti reddituali

Il requisito reddituale richiesto è quello previsto per gli invalidi civili parziali ai fini dell’assegno mensile di assistenza.

Incompatibilità

E' incompatibile con le indennità di accompagnamento degli invalidi e ciechi civili, con l'indennità di comunicazione e con l'indennità speciale; in caso di pluriminorazioni è prevista l'opzione per una delle indennità spettanti.

E’ inoltre incompatibile con “qualsiasi forma di ricovero” a carattere continuativo e permanente ad esclusione di quello in regime di day-hospital e per trattamenti chemioterapici e radioterapici.

Decorrenza

Se il minore è già in possesso del riconoscimento sanitario, l’indennità decorre dal 1° giorno del mese successivo all'inizio della frequenza del centro o della scuola. In caso contrario, dal primo del mese successivo alla presentazione della domanda di accertamento sanitario ma, in ogni caso, la prestazione non può decorrere prima dell'inizio della frequenza ai corsi e cessa il mese successivo a quello di fine trattamento o corso.

Misura

L'importo mensile è pari a quello previsto per l’assegno mensile o pensione di inabilità (per il 2023 è pari a € 313,91) e, al pari di tali prestazioni, dal 1° gennaio 2001 è stato maggiorato di euro 10,33 alle condizioni previste dalla legge (vedi capitolo: assegno mensile di assistenza “misura”).

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