Astensione dal lavoro esclusivamente dopo il parto

La facoltà di posticipare il congedo obbligatorio di maternità (5 mesi) successivamente al parto è estesa alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata dell'Inps. In applicazione di quanto disposto dalla legge di Bilancio 2019, l’Inps, con la circolare n. 148 del 12 dicembre 2019, ha fornito le indicazioni operative sul posticipo del congedo di maternità, che investe le lavoratrici dipendenti, indicando come e quando è possibile esercitare questa scelta.

Tale opzione non deve arrecare pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. Pertanto, il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato e il Medico Competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro dovranno attestare tale condizione.

La documentazione sanitaria deve essere acquisita dalla lavoratrice nel corso del settimo mese di gravidanza e deve attestare l’assenza di pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro fino alla data presunta del parto o comunque fino all’evento del parto, che può avvenire in data successiva a quella presunta.

Nel caso in cui nell’attestazione sia indicata specificamente la data presunta del parto e non sia riportata genericamente la dicitura “fino alla data presunta del parto”, lo svolgimento dell’attività lavorativa sarà consentito fino al giorno antecedente alla data presunta del parto indicata nel certificato (e non alla data effettiva), e il conseguente inizio del congedo di maternità avverrà dalla data presunta stessa e per i cinque mesi successivi.

Per maggiore chiarezza l’Inps fa qualche esempio:

Esempio: gestante che prosegue l’attività lavorativa fino alla data effettiva del parto a fronte di certificazione sanitaria attestante l’assenza di pregiudizio solo fino alla data presunta del parto.

Data presunta parto: 26/6/2019

Data effettiva del parto: 30/6/2019

Riferimento temporale nella certificazione sanitaria:26/6/2019

Durata del congedo di maternità: dal 26/6/2019 al 26/11/2019.

Periodo indennizzato: dal 30/6/2019 al 26/11/2019.

I giorni intercorrenti tra la data presunta del parto (26/6/2019) ed il giorno prima del parto (29/6/2019) sono conteggiati nel congedo di maternità ma non possono essere indennizzati in quanto regolarmente retribuiti dal datore di lavoro e coperti sul piano degli obblighi contributivi.

Le attestazioni devono essere prodotte al datore di lavoro e all’Inps entro la fine del settimo mese di gestazione e comunque, anche se prodotte all’Istituto oltre il termine, devono essere state redatte entro e non oltre la fine del settimo mese di gravidanza.

Parto “fortemente” prematuro

In caso di parto “fortemente” prematuro”, avvenuto prima dell’inizio dell’ottavo mese di gestazione si applicano le disposizioni dell’ art. 16 D.lgs 151/2001, secondo le quali i giorni non goduti prima del parto, qualora l’evento avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto, anche qualora la somma dei periodi superi il limite complessivo di cinque mesi”.

Per l'Inca, si tratta quindi di disposizioni più favorevoli per la lavoratrice in quanto ricomprendono anche i giorni che intercorrono tra la data presunta e quella effettiva del parto.

Rinvio e sospensione del congedo di maternità

Qualora la lavoratrice scelga di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto ed entro i cinque mesi successivi, avverte l’Inps, non potrà sospendere e rinviare il congedo di maternità per il ricovero del minore, poiché ciò non consentirebbe di rispettare il limite dei cinque mesi entro cui fruire del congedo di maternità.

Flessibilità

La lavoratrice gestante che fruisce della flessibilità (art. 20 D.lgs 151/2001), continuando pertanto a lavorare durante l’ottavo mese di gravidanza, ha la possibilità di prolungare la propria attività lavorativa e avvalersi della facoltà di fruire del congedo di maternità dopo il parto. Resta l’obbligo di attestare, entro la fine dell’ottavo mese di gravidanza, l’assenza di pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro fino alla data presunta del parto o fino all’evento del parto qualora dovesse avvenire in data successiva a quella presunta.

In caso di interruzione della flessibilità (volontaria o per fatti sopravvenuti) si determina l’inizio del congedo di maternità e quindi non sarà possibile per la lavoratrice esercitare l’opzione di fruire del congedo di maternità dopo il parto.

Interdizione anticipata e prorogata

L’interdizione dal lavoro in caso di gravi complicanze della gravidanza o persistenti forme morbose che possano essere aggravate dallo stato di gravidanza (prevista dall’articolo 17 del D.lgs 151/2001), fa venir meno la possibilità di potere astenersi dal lavoro esclusivamente dopo il parto. Facoltà che può essere esercitata se l’interdizione dal lavoro è venuta meno prima dell’inizio del congedo obbligatorio.

L’interdizione dal lavoro per condizioni di lavoro o ambientali, pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino e l’impossibilità per la donna di essere spostata ad altre mansioni (art. 17, comma 2, lettere b) e c) D.lgs 151/2001) pregiudicano la possibilità di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo il parto, in quanto non è possibile riprendere l’attività lavorativa fino alla conclusione dell’interdizione prorogata.

Prolungamento del diritto alla corresponsione dell’indennità di maternità

Le lavoratrici che all’inizio del periodo di congedo di maternità non prestano attività lavorativa, ma alle quali è riconosciuto il diritto all’indennità di maternità (art. 24 D.lgs n. 151/2001) non possono avvalersi della facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto.

Malattia

L’insorgere di un periodo di malattia prima del parto comporta l’impossibilità di avvalersi della facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento parto, poiché ogni processo morboso comporta un rischio per la salute della lavoratrice o del nascituro.

Pertanto, dal giorno di insorgenza dell’evento morboso (attestato con certificato medico), che potrà essere anche di un singolo giorno, la lavoratrice gestante inizia il proprio periodo di maternità e le giornate di astensione obbligatoria non godute prima si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto.

Per maggiore chiarezza, l’Inps nella circolare riporta alcuni esempi:

Esempio 1: malattia che interviene prima dell’evento del parto e prima della data presunta del parto durante il quale la gestante lavora in virtù dell’opzione di fruizione dell’astensione dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto

Data parto: 30/6/2019

Data presunta parto: 26/6/2019 (inizio dei due mesi ante partum: 26/4/2019)

Data insorgenza evento malattia: 5/6/2019

Durata del congedo di maternità: dal 5/6/2019 al 9/11/2019

Tale congedo comprende:

  • il periodo che va dal 5/6/2019, giorno di insorgenza della malattia (giorno a partire dal quale inizia il periodo di congedo di maternità ante partum), fino al 29/6/2019 (ultimo giorno di congedo ante partum);

  • la data del parto + tre mesi post partum (dal 30/6/2019 al 30/9/2019) + i 40 giorni di congedo di maternità ante partum lavorati (dal 26/4/2019, data di inizio del teorico periodo di maternità, al 4/6/2019, ultimo giorno prima dell’insorgenza della malattia).

Esempio 2: malattia che interviene prima dell’evento del parto e dopo la data presunta del parto durante il quale la gestante lavora in virtù dell’opzione di fruizione dell’astensione dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto

Data parto: 30/6/2019

Data presunta parto: 26/6/2019 (inizio dei due mesi ante partum: 26/4/2019)

Data insorgenza evento malattia: 28/6/2019

Durata del congedo di maternità: dal 28/6/2019 al 2/12/2019

Tale congedo comprende:

  • il periodo che va dal 28/6/2019, giorno di insorgenza della malattia (giorno a partire dal quale inizia il periodo di congedo di maternità ante partum), fino al 29/6/2019 (ultimo giorno di congedo ante partum);

  • la data del parto + tre mesi post partum (dal 30/6/2019 al 30/9/2019) + i 63 giorni di congedo di maternità ante partum lavorati (dal 26/4/2019, data di inizio del teorico periodo di maternità, al 27/6/2019, ultimo giorno prima dell’insorgenza della malattia).

Esempio 3: malattia che interviene prima dell’evento del parto accaduto anticipatamente rispetto alla data presunta e nel periodo ante partum durante il quale la gestante lavora in virtù dell’opzione di fruire dell’astensione dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto

Data parto: 22/6/2019

Data presunta parto: 26/6/2019 (inizio dei due mesi ante partum: 26/4/2019)

Data insorgenza evento malattia: 5/6/2019

Durata del congedo di maternità: dal 5/6/2019 al 5/11/2019

Tale congedo comprende:

  • il periodo che va dal 5/6/2019, giorno di insorgenza della malattia (giorno a partire dal quale inizia il periodo di congedo di maternità ante partum), fino al 21/6/2019 (ultimo giorno di congedo ante partum);

  • la data del parto + tre mesi post partum (dal 22/6/2019 al 22/9/2019) + i 40 giorni di congedo di maternità ante partum lavorati (dal 26/4/2019, data di inizio del teorico periodo di maternità, al 4/6/2019, ultimo giorno prima dell’insorgenza della malattia) + 4 giorni di ante partum non goduti (dal 23/6/2019, giorno successivo al parto, al 26/6/2019 data presunta del parto).

Rinuncia alla facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo il parto

Essendo una scelta della lavoratrice quella di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo il parto, è possibile avvalersi di tale facoltà solo prima dell’inizio del periodo di congedo di maternità ante partum, cioè prima dell’inizio dell’ottavo mese di gravidanza.

Nel caso in cui la lavoratrice gestante non volesse più avvalersi dell’opzione di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo il parto, e ciò avvenisse dopo l’inizio del periodo di maternità ante partum, il congedo di maternità indennizzabile sarà computato secondo quanto previsto dal comma 1 dell’art. 16 del D.lgs 151/2001, due mesi ante partum e tre mesi post partum.

Pertanto, i periodi ante partum lavorati prima della rinuncia saranno comunque computati come periodo di maternità, ma non saranno indennizzati, in quanto la lavoratrice non si è astenuta dall’attività lavorativa. Alla lavoratrice saranno indennizzati solo i periodi di congedo ante partum successivi alla rinuncia e i tre mesi di congedo post partum, mentre per quelli lavorati, antecedenti alla rinuncia, la lavoratrice sarà regolarmente retribuita dal datore di lavoro e coperta sul piano degli obblighi contributivi.

I giorni lavorati durante il periodo ante partum si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto solo nell’ipotesi di malattia, in quanto trattasi di fatto sopravvenuto e non dipendente dalla volontà della gestante.

Paternità

Nel caso di morte, di grave infermità della madre, di abbandono o in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre, il papà ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, anche se quest’ultima si sia avvalsa della facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo il parto ed entro i cinque mesi successivi.

Lavoro a tempo parziale

Nei casi di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale e misto, l’indennità di maternità è riproporzionata in quanto la prestazione lavorativa è ridotta, mentre ciò non avviene nei casi di part-time di tipo orizzontale poiché il riproporzionamento è insito nella tipologia del rapporto e, conseguentemente, il trattamento economico previdenziale di per sé è rapportato all’effettiva retribuzione percepita già ridotta.

Inoltre l’Inps precisa che, nei casi in cui il congedo di maternità non rientri totalmente nella fase lavorativa, ma cada in tutto o in parte durante la pausa contrattuale, l’indennità è erogabile, con il riproporzionamento della retribuzione media giornaliera, per l’intero periodo di maternità, compreso quello rientrante nella pausa lavorativa.

Anche nei casi di astensione dal lavoro esclusivamente dopo il parto ed entro i cinque mesi successivi allo stesso, l’Istituto eroga l’indennità di maternità anche in presenza di pause lavorative. La relativa certificazione medica può non essere prodotta all’Istituto nel solo caso in cui, fino alla data effettiva del parto, non vi siano giorni o periodi di ripresa lavorativa.

Qualora la lavoratrice sia titolare di due o più rapporti di lavoro a tempo parziale, la facoltà di astenersi dal lavoro dopo il parto dovrà essere esercitata per tutti i rapporti di lavori in essere.

Pertanto, se su un rapporto di lavoro a tempo parziale è stata disposta l’interdizione dal lavoro, non è possibile avvalersi della facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo il parto sugli altri rapporti di lavoro in essere.

Iscritte alla Gestione separata

La facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo il parto si applica anche alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata. L’articolo 64 del D.lgs 151/2001 dispone anche che l’indennità di maternità spetta a prescindere dalla effettiva astensione dall’attività lavorativa. Pertanto, la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo il parto è opzionabile dalle sole lavoratrici iscritte alla Gestione separata che vogliano astenersi dal lavoro. In tal caso, le lavoratrici devono produrre soltanto al proprio committente e non all’INPS, la documentazione medica acquisita nel settimo mese di gestazione.

Ai fini della sola erogazione dell’indennità, invece, le lavoratrici iscritte alla Gestione separata sono tenute a comunicare all’Inps, prima dell’inizio dell’ottavo mese di gravidanza, la scelta di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo il parto ed entro i cinque mesi successivi allo stesso, al fine di consentire l’individuazione del periodo di riferimento nel quale verificare la sussistenza del requisito contributivo richiesto dalla legge per l’accesso alla prestazione, che coincide con i dodici mesi interi precedenti l’inizio del diverso periodo di congedo richiesto dall’interessata.

Nel caso in cui prima del parto insorga un periodo di malattia, anche per le lavoratrici iscritte alla Gestione separata inizierà a decorrere il periodo indennizzabile a titolo di maternità dal primo giorno di malattia, venendo meno l’opzione di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto. Pertanto, le giornate antecedenti all’evento di malattia si aggiungono al periodo indennizzabile di maternità dopo il parto. L’inizio del periodo di maternità, dovuto all’insorgere della malattia, determina anche un diverso periodo di riferimento per l’individuazione dei dodici mesi interi nei quali verificare la presenza del requisito contributivo.

Alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata, che stiano usufruendo della flessibilità, è estesa la possibilità di avvalersi, nel corso dell’ottavo mese, dell’ulteriore facoltà di fruire del congedo di maternità dopo il parto e non avranno l’obbligo di produrre all’INPS la documentazione medica, che dovrà quindi essere prodotta soltanto al proprio committente.

In caso di parto anticipato rispetto alla data presunta, avvenuto prima dell’inizio dell’ottavo mese di gestazione, nonché di rinvio e sospensione del congedo di maternità e di interdizione anticipata e prorogata, si applicano le disposizioni previste per le lavoratrici dipendenti.

L’Inps precisa inoltre, che in caso di morte o di grave infermità della madre, di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre, il lavoratore iscritto alla Gestione separata ha diritto all’indennità di paternità per tutta la durata del periodo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla madre, anche nel caso in cui quest’ultima si sia avvalsa della facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto ed entro i cinque mesi successivi allo stesso.

Domanda e documentazione sanitaria

L’Inps ricorda che la domanda di maternità deve essere presentata, esclusivamente per via telematica, prima dei due mesi che precedono la data prevista del parto e comunque mai oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile (pena la prescrizione del diritto all'indennità).

La scelta di avvalersi della facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo il parto ed entro i cinque mesi successivi allo stesso deve essere effettuata dalla lavoratrice nella domanda telematica di indennità di maternità, selezionando la specifica opzione.

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