Circolare Inps n. 26/2020

L’Inps nella circolare n. 26 del 14 febbraio 2020 fornisce chiarimenti in merito alla estensione dell'assegno di natalità per i nati e adottati dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, così come previsto dall'ultima legge di Bilancio, che prevede una rimodulazione dell’importo spettante in base alla fascia ISEE e la conferma della maggiorazione del 20% dell’importo dell’assegno in caso di figlio successivo al primo.

Indicatore ISEE

I nuovi importi previsti dalla legge di Bilancio 2020 sono i seguenti:

  • In presenza di ISEE (in corso di validità) non superiore a 7.000 euro annui l’assegno di natalità è pari a 1.920 euro annui o 2.304 euro annui in caso di figlio successivo al primo, (160 euro al mese per il primo figlio o 192 euro al mese per figlio successivo al primo);
  • se l’ISEE (in corso di validità) è superiore a 7.000 euro annui, ma non superiore a 40.000 euro, l’assegno di natalità è pari a 1.440 euro annui o 1.728 euro annui in caso di figlio successivo al primo (120 euro al mese per il primo figlio o 144 euro al mese per figlio successivo al primo);
  • ISEE (in corso di validità) superiore a 40.000 euro, l’assegno di natalità è pari a 960 euro annui o 1.152 euro annui in caso di figlio successivo al primo, (80 euro al mese per il primo figlio o 96 euro al mese per figlio successivo al primo).

La durata massima di pagamento dell’assegno non può essere superiore a 12 mensilità. L’Istituto chiarisce che in assenza di ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda (DSU non presentata, ISEE scaduto, DSU senza bambino per il quale l’assegno è richiesto), per gli eventi di nascita o adozione avvenuti nel 2020, contrariamente a quanto previsto dalla normativa precedente, l’assegno di natalità verrà comunque corrisposto. La prestazione in suddetto caso sarà erogata nella misura minima di 80 euro al mese (96 euro in caso di figlio successivo al primo). Nel suddetto caso, l’Inps invierà una comunicazione al richiedente avvertendolo che in mancanza di valida certificazione è riconosciuto soltanto l’importo minimo dell’assegno.

Gli ulteriori requisiti previsti per accedere alla prestazione dovranno essere autodichiarati al momento della domanda di prestazione con assunzione di responsabilità del richiedente in caso di dichiarazioni false e mendaci (art. 76, D.P.R. n.445/2000). Le Strutture territoriali dell’INPS effettueranno i controlli sulle varie autodichiarazioni procedendo alla revoca/decadenza dal beneficio, con recupero dell’eventuale indebito.

Nel caso in cui un ISEE valido venga presentato successivamente al momento della presentazione della domanda di assegno, l’importo potrà essere integrato della differenza spettante dalla data di presentazione della DSU dalla quale sia scaturito un ISEE minorenni valido. Di seguito gli esempi contenuti nella circolare Inps in oggetto:

Esempio: nascita avvenuta il 30 gennaio 2020, la domanda è presentata il 2 febbraio (nei 90 giorni), la DSU non presente al momento della domanda è presentata successivamente il 3 marzo. L’integrazione viene corrisposta per i mesi di marzo ed aprile, mentre per gennaio e febbraio 2020 resta fermo l’importo minimo (80 euro o 96 euro)

Esempio: nascita avvenuta il 30 gennaio 2020, la DSU non viene presentata, la domanda viene presentata il 7 maggio 2020. In assenza di ISEE, a decorrere dal mese di maggio (dopo i 90 giorni), l’INPS corrisponde l’importo minimo dell’assegno (80 euro o 96 euro), per i mesi da maggio in poi. Ad ottobre 2020 viene presentata la DSU da cui deriva un ISEE minorenni inferiore a 7.000 euro, l’Istituto, in presenza dei requisiti di legge, procede al ricalcolo dell’assegno e provvede a corrispondere la differenza di importo spettante con decorrenza da ottobre 2020.

Nel caso in cui invece la domanda sia presentata in assenza di ISEE valido e in seguito venga presentato un ISEE che rechi omissioni e/o difformità dei dati del patrimonio mobiliare e/o dei dati reddituali adutodichiarati (in presenza degli altri requisiti di legge), l’eventuale successiva regolarizzazione comporterà il ricalcolo del beneficio e il riconoscimento dell’integrazione dell’assegno a partire dalla data della prima DSU anche se difforme.

L’Inps inoltre chiarisce che, sempre per gli eventi 2020, in presenza di omissioni e/o difformità nell’attestazione ISEE al momento della domanda, anche in questo caso si avrà la liquidazione dell’importo minimo di 80 euro mensili (96 euro in caso di figlio successivo al primo).

L’Istituto avviserà il richiedente per segnalare la presenza di omissioni o difformità che si potranno regolarizzare nei seguenti modi:

  • presentando idonea documentazione per dimostrare la completezza e veridicità dell’ISEE;
  • presentando una nuova DSU, comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte;
  • rettificando la DSU, con effetto retroattivo (qualora sia stata presentata tramite CAF e quest’ultimo abbia commesso un errore materiale). In tal caso, all’atto della rettifica il CAF dovrà inserire nel campo “data di presentazione” la data di iniziale presentazione della DSU che si intende rettificare (tale operazione non è possibile qualora la DSU sia stata presentata con il PIN del cittadino).

Al momento della regolarizzazione dell’ISEE da parte dell’utente, che può avvenire entro il termine di validità della DSU da cui siano derivate le omissioni e/o difformità, l’importo dell’assegno spettante sarà integrato a decorrere dalla data dell’evento (se la domanda era stata presentata entro i 90 giorni in presenza di ISEE) o della domanda (se presentata oltre i 90 giorni). Anche in questo caso, si riportano gli esempi indicati nella circolare di Inps:

Esempio: nascita avvenuta il 30 gennaio 2020. ISEE minorenni presentato a gennaio 2020 con omissioni e/o difformità. La domanda è presentata il 10 aprile 2020 (nei 90 giorni dall’evento nascita). L’INPS corrisponde l’importo minimo dell’assegno (80 euro o 96 euro) per i mesi da gennaio in poi, senza considerare l’ISEE che è difforme. A dicembre 2020, la DSU è regolarizzata e ne scaturisce un ISEE minorenni il cui valore è inferiore a 7.000 euro, l’Istituto, in presenza dei requisiti di legge, procede al ricalcolo dell’assegno e provvede a corrispondere la differenza di importo spettante a decorrere da gennaio 2020 (dalla data dell’evento).

Esempio: nascita avvenuta il 10 gennaio 2020. La domanda viene presentata a luglio (dopo i 90 giorni dall’evento nascita). A tale data è presente un ISEE, ma è difforme. L’INPS inizia a corrispondere l’importo minimo dell’assegno (80 euro o 96 euro) per i mesi da luglio in poi. Ad ottobre, viene regolarizzata la DSU con ISEE minorenni il cui valore è inferiore a 7.000 euro. L’INPS procede al ricalcolo dell’assegno e a corrispondere la differenza di importo spettante, a decorrere da luglio 2020 (dalla data della domanda).

L'Inps precisa infine, che la copertura finanziaria prevista dalla legge di bilancio 2020 è di 348 milioni di euro per il 2020 e di 410 milioni di euro per il 2021. Al fine di evitare scostamenti rispetto alle previsioni di spesa, l’Inps provvederà al monitoraggio dell’onere, inviando relazioni mensili ai Ministeri competenti.

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