In applicazione delle novità introdotte dalla legge di Bilancio, l’Inps, con la circolare n. 27 del 14 febbraio 2020, fornisce le istruzioni operative, ricordando che l'importo del contributo per la frequenza di asili nido pubblici e privati e per le forme di supporto presso la propria abitazione, qualora il minore sia affetto da gravi patologie, è aumentato a 3.000 euro per i nuclei familiari con ISEE minorenni fino a 25.000 euro; a 2.500 euro per quelli con un ISEE minorenni da 25.001 fino a 40.000 euro. Per chi ha un ISEE superiore a tale tetto, l'importo è di 1.500 euro.

Possono fare domanda chi ha:

Residenza in Italia;
Cittadinanza italiana, oppure di uno Stato dell’Unione Europea oppure, in caso di cittadino di Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni), o una delle carte di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini dell’Unione Europea previste dagli artt. 10 e 17 del D.Lgs. n.30/2007. Ai cittadini italiani sono equiparati anche i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria (art. 27 del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251). I cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno considerato valido ai fini del bonus autocertificano il possesso di tale titolo inserendone gli estremi nella domanda telematica (numero identificativo attestazione; autorità che lo ha rilasciata; data di rilascio; termine di validità).

La domanda deve essere inoltrata solo dal genitore che paga la retta. Per quanto riguarda invece il contributo per le forme di supporto presso la propria abitazione, il richiedente deve coabitare con il figlio e avere dimora abituale nello stesso Comune.

In caso di adozione o affidamento preadottivo in riferimento ai provvedimenti giudiziari, se il richiedente non allega alla domanda il provvedimento giudiziario, è necessario che vengano riportati, al momento della domanda, i dati (sezione del tribunale, data di deposito in cancelleria e relativo numero) utili all’Istituto al reperimento della domanda. Inoltre, in caso di adozioni o affidamenti preadottivi, l’Inps prenderà in considerazione la data più favorevole tra il provvedimento di adozione e la data di ingresso in famiglia del minore.

Qualora sia prevista la presenza di un legale rappresentante, sarà a quest’ultimo che verrà rilasciato il PIN del richiedente che effettuerà l’accesso al sistema con i dati identificativi del richiedente e presenterà la domanda con i dati del richiedente, fermo restando che i requisiti devono essere comunque posseduti dal genitore.

Nel caso di richiesta del contributo per il pagamento dell’asilo nido pubblico o privato autorizzato, è prevista l’erogazione di un buono, parametrato per ogni anno di riferimento a undici mensilità, a seguito della presentazione da parte del genitore della documentazione che attesta l’avvenuto pagamento delle singole rette.

L’Inps chiarisce inoltre che per asili nido privati autorizzati, si intendono le strutture che abbiano ottenuto l’autorizzazione da parte dell’Ente locale competente, escludendo dal rimborso le spese sostenute per servizi all’infanzia diversi da quelli forniti dagli asili nido (ad esempio ludoteche, spazi gioco, spazi baby, pre-scuola, baby parking, etc.) per i quali i regolamenti degli enti locali prevedono requisiti strutturali e gestionali semplificati, orari ridotti e autorizzazioni differenti rispetto a quelli individuati per gli asili nido.

Pertanto, al momento della domanda, il richiedente, qualora abbia indicato che l’asilo frequentato dal minore è privato, dovrà indicare oltre alla denominazione e al codice fiscale della struttura anche gli estremi del provvedimento di autorizzazione.

Il pagamento del contributo mensile non potrà essere comunque superiore alla spesa sostenuta per il pagamento della singola retta. Il premio asilo nido non è cumulabile con la detrazione fiscale per la frequenza degli asili nido.

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