Inca: il legislatore riconosca l'aumento anche a ciechi e sordi

Domanda: sono un invalido civile totale di 34 anni e percepisco una pensione di circa 287 euro mensili. Ho letto che la Corte Costituzionale ha sancito il diritto all’incremento al cosiddetto milione (pari agli attuali 651,51 euro), senza aspettare i sessant’anni. Vorrei sapere se ne ho diritto e cosa devo fare per chiederlo. 

Risposta

La sentenza della  Corte Costituzionale n. 152 del 20 luglio, pubblicata sulla Serie Speciale della Gazzetta Ufficiale n.30 del 22 luglio u.s., è di notevole importanza perché per la prima volta la Consulta è chiamata ad  occuparsi della misura delle prestazioni assistenziali di invalidità civile, notoriamente insufficiente a garantire agli interessati il minimo vitale e a rispettare il limite invalicabile del nucleo essenziale e  indefettibile del diritto al mantenimento, garantiti dall’art. 38 della Costituzione.

Nello specifico la Suprema Corte interviene dichiarando l’illegittimità dell’articolo 38, comma 4, della legge 448 del 2001 nella parte in cui, con riferimento agli invalidi civili totali, dispone che i benefici incrementativi, di cui al comma 1, sono concessi «ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni» anziché «ai soggetti di età superiore a diciotto anni».

Pertanto, l’incremento fino al “milione” istituito dalla citata legge 448 (per il 2020 €.651,51),  secondo la Corte, deve essere applicato a tutti gli invalidi civili totali titolari di pensione di invalidità, di cui all’articolo 12 della legge 118/71, a prescindere dal raggiungimento dei 60 di età sempreché, sussistano i requisiti reddituali richiesti.

A tal proposito ricordiamo che per il diritto alla pensione, gli invalidi totali non devono superare il limite di reddito esclusivamente personale che, per il 2020, è fissato in €. 16.982,49; mentre per avere l’incremento a 651,51 euro devono rispettare limiti di reddito più stringenti sia individuale che coniugale: vale a dire che per il 2020 bisogna avere un reddito individuale inferiore a €.8.469,42  e se sposati un reddito coniugale inferiore a €.14.447,42.

L’applicazione del beneficio non è retroattiva ma, secondo la Consulta, decorre dalla data di pubblicazione della sentenza, ovvero dal 1° giorno del mese successivo quindi dal 1° agosto. Al momento l’Inps non ha ancora  diramato indicazioni in merito alle modalità di eventuale richiesta da parte degli interessati che, in ogni caso aldilà della data di presentazione della domanda e dall’effettivo momento in cui l’Istituto provvederà a liquidare l’incremento avranno diritto al beneficio dal mese  agosto.

Domanda. Sono un cieco totale di 50 anni. Vorrei sapere se ho diritto anch’io all’aumento della pensione, così come ha disposto la Corte Costituzionale con la sentenza n. 152 del 20 luglio. 

Risposta

Al momento no. L’incremento prima dei 60 anni è riconosciuto esclusivamente agli invalidi civili totali titolari di pensione.  La Consulta, però, oltre a chiedere al legislatore la tempestiva copertura degli oneri derivanti dalla pronuncia, gli indica la possibilità di rimodulare, ed eventualmente di coordinare in un quadro di sistema, la disciplina delle misure assistenziali vigenti, purché idonee a garantire agli invalidi civili totali l'effettività dei diritti loro riconosciuti dalla Costituzione. Infatti, l'eliminazione della barriera anagrafica che condiziona l'adeguamento della misura della pensione di inabilità al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita, non costituendo una opzione costituzionalmente obbligata, resta soggetta a un diverso apprezzamento da parte del legislatore, purché nel rispetto del principio di proporzionalità e dell'effettività dei suddetti diritti.

Ad oggi, il legislatore ha recepito in parte l’invito della Corte Costituzionale. Infatti, con l’artico 89 bis della legge di conversione del decreto Rilancio n.77 del 17 luglio 2020, ha dato applicazione alla sentenza limitandosi soltanto ad istituire un fondo  di 46 milioni di euro per il 2020 a copertura degli oneri derivanti.

Chiaramente i tempi per la conversione del decreto non erano tali da consentire al legislatore di definire un’organica e razionale  rimodulazione di tutte le misure assistenziali dei minorati civili ma, ci auguriamo che intervenga adesso,  senza aspettare i tempi per  ulteriori interventi della Corte Costituzionale, per incrementare anche le pensioni previste a favore dei soggetti affetti da gravi minorazioni civili come i ciechi assoluti ed i sordi possano usufruire dell’incremento.

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