Domanda:

Sono un'assistente educatrice iscritta alla Cgil di Bergamo e attualmente sto percependo il FIS. La mia domanda è questa: se dovessi scoprire di essere in dolce attesa in questi mesi, avrei comunque diritto alla maternità? Lavorando con i bambini, il mio contratto prevede l'astensione anticipata obbligatoria, però essendo ora in FIS mi chiedo se è comunque possibile.

Risposta:

L'inps, in una sua circolare, ha chiarito che l'indennità di maternità obbligatoria prevale sempre sull'assegno ordinario erogato dal Fis. Più precisamente l'Inps chiarisce quanto segue: “Nel caso in cui il congedo di maternità o il congedo parentale siano già in atto la lavoratrice continua a percepire l'indennità di maternità non avendo alcuna rilevanza l'assegno di solidarietà sulla pregressa situazione.

 

Nelle ipotesi in cui il congedo di maternità o il congedo parentale inizino durante l'assegno di solidarietà è ancora una volta necessario distinguere le ipotesi in cui la riduzione di orario applicata sia in forma orizzontale o verticale con retribuzione variabile:

Riduzione oraria orizzontale. In questo caso viene corrisposto sia l'assegno di solidarietà, per le ore di riduzione di orario, sia l'indennità di maternità per le ore lavorative; lo stesso vale nel caso in cui, pur essendo praticata una riduzione verticale di orario, la retribuzione viene corrisposta in misura costante.

Riduzione verticale con retribuzione variabile: in caso di astensione obbligatoria è corrisposta esclusivamente l'indennità di maternità sia per i periodi di prevista occupazione che per quelli di astensione totale dal lavoro; se si tratta di astensione facoltativa, che presuppone l'attualità della prestazione lavorativa, l'indennità va erogata solo per i periodi di prevista attività. Per i rimanenti periodi è erogabile il trattamento di assegno di solidarietà”.