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Lo stato di disoccupazione non si perde, ma viene semplicemente sospeso, se il lavoratore si rioccupa con contratti a termine della durata inferiore a sei mesi. Con questa motivazione, la Corte d’Appello di Firenze, nella sentenza n. 685/2021, pubblicata il 14 ottobre scorso, ha accolto il ricorso patrocinato dall'avvocato Paola Pippi, consulente di Inca Grosseto, in favore di un lavoratore a cui l’Inps aveva rigettato la domanda di Ape sociale, pur avendo alla data della richiesta della prestazione i requisiti anagrafici (almeno 63 anni di età)  e contributivi (30 anni di versamenti) nonché quello di aver esaurito da più di tre mesi il periodo (12 mesi) di percezione dell’indennità di disoccupazione Naspi, così come previsto dall’articolo 1 comma 179 della legge 232/2016.

Condizione quest’ultima che, secondo l’interpretazione dell’Inps, sarebbe venuta meno dal momento che il lavoratore disoccupato si era reimpiegato, anche se con due contratti a termine della durata inferiore a sei mesi. Circostanza che avrebbe, quindi, interrotto, secondo l’Istituto, lo stato di disoccupazione, necessario presupposto per ottenere l’Ape sociale. Questo orientamento, però, accolto in prima istanza dal Tribunale di Grosseto con la sentenza n. 60/2020, è stato ribaltato dalla Corte d’Appello di Firenze, richiamando l’articolo 19 della legge 150/2015 che definisce disoccupati coloro che “dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego”. Il che, spiega ancora la Corte d’Appello, comporta la conseguenza che “quando il lavoratore si reimpieghi con rapporti di lavoro di durata pari o inferiore a sei mesi, lo stato di disoccupazione non può dirsi perduto, ma solo sospeso”, e quindi meritevole del riconoscimento delle relative prestazioni e “ciò indipendentemente dalla collocazione temporale di tali periodi di occupazione”.

Da qui la decisione della Corte d’Appello di Firenze di dichiarare il diritto del lavoratore al beneficio dell’Ape sociale in relazione alla domanda proposta il 17 luglio 2018 e di  condannare l’Inps a corrispondergli quanto richiesto nella misura di legge comprensivo degli interessi legali maturati, a decorrere dal 26 settembre 2018, data del provvedimento di rigetto della domanda amministrativa.