Per i percettori del Reddito di Cittadinanza, che intraprendano un’attività lavorativa autonoma, l’Inps pagherà, a richiesta, in un’unica soluzione l’aiuto economico di 780 euro mensili, per un massimo di complessivo di 4.680 euro, entro il secondo mese successivo a quello della domanda.
E’ quanto fa sapere l’Inps con la circolare n. 175, del 22 novembre, in cui illustra le modalità di domanda e di erogazione del beneficio addizionale del Reddito di Cittadinanza per autoimprenditorialità, previsto dall’articolo 8, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. L’accredito sarà versato sul conto corrente (codice IBAN) indicato in sede di presentazione della richiesta di prestazione o tramite bonifico domiciliato.
Facendo seguito alle disposizioni interministeriali, con le quali sono state disciplinate le modalità di richiesta e di erogazione del beneficio (decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze e il Ministro dello Sviluppo economico, del 12 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 15 maggio 2021), l’Inps precisa che il beneficio è rivolto a coloro i quali risultino, al momento della domanda, componenti di un nucleo familiare beneficiario di una prestazione di Rdc in corso di erogazione.
Possono farne richiesta non solo il richiedente il Reddito di Cittadinanza, ma anche i soggetti già beneficiari di Rdc ricompresi nel nucleo familiare in qualità di meri componenti, a esclusione del genitore non coniugato e non convivente nel nucleo.
Per il riconoscimento i richiedenti devono aver avviato, entro i primi dodici mesi di fruizione del Rdc, un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o abbiano sottoscritto una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio.
Per la domanda del beneficio addizionale, oltre ai consueti canali messi a disposizione dall’Istituto previdenziale, ci si può rivolgere ai Patronati e ai centri di assistenza Fiscale.
L’Inps precisa, inoltre, che presupposto indispensabile è che l’attività lavorativa autonoma non cessi prima dei 12 mesi, altrimenti si incorre nella revoca del beneficio, con la conseguenza di trasformare in indebito le somme già eventualmente percepite, a titolo di beneficio addizionale.
Infine, l’Istituto avverte che, poiché il sussidio è riconosciuto sulla base dei requisiti autodichiarati e delle informazioni disponibili negli archivi dell'Istituto, nonché in quelli delle Amministrazioni collegate, provvederà a verificare preliminarmente la veridicità di quanto dichiarato dal richiedente.