In via eccezionale, l'Inps dispone che l’esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo, diventato irrevocabile per effetto del pagamento del riscatto agevolato della laurea, non preclude il riconoscimento del diritto alla pensione anticipata, cosiddetta "opzione donna", qualora la relativa domanda sia presentata entro e non oltre il 31 dicembre 2021. E' quanto riferisce l'Inps nel messaggio n. 4560 del 21 dicembre, rispondendo ad alcune richieste di chiarimento avanzate dai Patronati e in particolare dall'Inca, che si sono visti respingere alcune richieste di pensione in opzione donna, da essi patrocinate.
Nella comunicazione, tuttavia, l'Inps precisa che saranno riesaminate le domande respinte, precisando alcune condizioni preliminari: vale a dire se alla data di presentazione della richiesta di riscatto, si sia in possesso dei requisiti anagrafico e contributivo per la pensione anticipata, cosiddetta opzione donna, tenendo conto anche della contribuzione da riscattare e se l'esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo e la presentazione della domanda di riscatto siano state avviate contestualmente prima del 21 dicembre, data di pubblicazione del messaggio.
In tali casi, precisa l'Istituto previdenziale Pubblico, sarà cura delle Strutture territoriali procedere alla liquidazione della pensione anticipata cosiddetta opzione donna, previo annullamento della certificazione di opzione al sistema contributivo.
Resta in ogni caso ferma la facoltà per le lavoratrici di conseguire la pensione anticipata in opzione donna avvalendosi del riscatto di periodi anteriori al 1° gennaio 1996 con onere determinato con il criterio del calcolo “a percentuale” - su richiesta “agevolato” se il riscatto riguarda il corso universitario di studio - in caso di contestuale presentazione delle rispettive domande di pensione e di riscatto, previa eventuale rinuncia all’opzione al sistema contributivo, sempre che tale opzione non abbia già prodotto effetti sostanziali.
Alla luce di quanto illustrato, l'Inps invita le proprie Strutture territoriali a procedere all’esame delle domande di pensione anticipata cosiddetta opzione donna e a provvedere, su istanza di parte, al riesame in autotutela dei provvedimenti di reiezione.