Recependo la novità legislativa contenuta nel decreto fiscale del 21 ottobre scorso (n. 146), l'Inps comunica che nel procedimento di liquidazione della pensione di invalidità, il diritto a tale prestazione economica sarà riconosciuto anche quando la persona disabile richiedente svolga un’attività lavorativa il cui reddito annuale non superi o sia pari a € 4.931. Nel messaggio n. 4689, pubblicato oggi, 28 dicembre, l'Inps afferma, quindi, che alla luce dell’attuale assetto normativo, le domande di prestazione presentate e non accolte al 14 ottobre scorso (data di pubblicazione del messaggio n. 3495/2021) saranno riesaminate d’ufficio in autotutela sulla base dei parametri previsti dalla nuova disposizione normativa.

Infatti, dopo numerose sollecitazioni da parte dei sindacati confederali e dell'Inca in particolare, l’articolo 12-ter del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, ha ridefinito il concetto di inattività lavorativa di cui all’articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118.

Detto articolo dispone espressamente che il requisito dell’attività lavorativa previsto dall’articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, deve intendersi soddisfatto qualora l’invalido parziale svolga un’attività lavorativa il cui reddito risulti inferiore al limite previsto dall’articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, per il riconoscimento dell’assegno mensile di cui al predetto articolo 13.