Scade il 31 gennaio prossimo il pagamento del premio assicurativo obbligatorio annuo di 24 euro contro gli infortuni domestici. Lo ricorda l'Inail sul sito istituzionale sottolineando che non è possibile frazionarlo, ma è deducibile  ai fini fiscali. Non sono tenuti a pagarlo, coloro i quali hanno un reddito complessivo lordo di 4.648,11 euro l’anno, oppure se si fa parte di nuclei familiari con un reddito complessivo lordo inferiore ai 9.296,22 euro l’anno.

La polizza riconosce e valorizza il lavoro di chiunque, donna o uomo, si occupi in maniera abituale, esclusiva e gratuita dei lavori in casa ed interessa tutti coloro con un'età compresa tra i 18 e i 67 anni di età, purché non svolgano altre attività per le quali sussiste già l'obbligo di iscrizione a un altro ente o cassa previdenziale. 

Possono altresì assicurarsi:  

  • chi è titolare di una pensione; 
  • cittadino/a straniero/a che soggiorna regolarmente in Italia e non ha altra occupazione; 
  • persona che, avendo già compiuto i 18 anni, lavora esclusivamente in casa per la cura dei componenti della sua famiglia; 
  • studente che dimora nella città di residenza o in località diversa purché si occupi anche dell’ambiente in cui abiti;

L'assicurazione riguarda anche i lavoratori in cassa integrazione o beneficiari di prestazioni a carico dei fondi di integrazione salariale; chi percepisce l'indennità di disoccupazione prevista dalle leggi vigenti; i lavoratori stagionali, o con contratto temporaneo e a tempo determinato ma, in questi casi, ricorda l'Inail ci si può assicurare soltanto per i periodi in cui non si svolgono attività lavorative.

In caso di incidenti domestici, la polizza prevede

Con una invalidità pari o superiore al 16% (per gli infortuni occorsi a partire dal 1° gennaio 2019), una rendita mensile esentasse per tutta la vita, proporzionale all’invalidità (da € 119,23 a € 1.454,07); per gravi menomazioni, anche l’assegno per l’assistenza personale continuativa (APC), di 574,59 euro. Se l'incidente ha provocato una inabilità permanente accertata tra il 6% e il 15%, si ha diritto comunque a una prestazione una tantum pari a 337,41 euro. Nei casi più gravi di decesso, ai superstiti viene corrisposta una rendita e un assegno una tantum pari a 10.542,45 euro. 

L'Inail, infine, ricorda che oltre agli incidenti che avvengono in casa, l’assicurazione copre anche eventi che possono avvenire nelle pertinenze dell'abitazione, come la soffitta, la cantina, il giardino e il balcone. Se si vive in un condominio, l’ambito domestico comprende anche le parti comuni, tra le quali l’androne, le scale, e le terrazze. Si è altresì tutelati anche in vacanza, nelle residenze temporanee in cui si trascorrono i periodi di riposo.