E' attiva la procedura di invio delle domande per il bonus asili nido e per il supporto domiciliare, in favore dei figli affetti da gravi patologie. La richiesta deve essere presentata dal genitore o dall’affidatario del minore che paga le rette. Lo ha comunicato l’Inps, con il messaggio n. 925 del 22 febbraio, precisando che nella domanda devono essere indicate le mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica per le quali si intende ottenere il bonus (compresi tra gennaio e dicembre 2022 per un massimo di 11 mesi).
Il contributo viene corrisposto dall'Inps previa presentazione della documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle singole rette e non potrà superare la spesa effettivamente sostenuta. Nelle domande dovranno, quindi, essere allegate anche le relative ricevute.
Per ogni mensilità prenotata il genitore potrà autocertificare l’importo richiesto, che potrà essere sottoposto ai controlli di verifica da parte dell’Istituto. Il valore da inserire deve includere l’importo della retta mensile, l’eventuale quota di spesa sostenuta per la fornitura dei pasti (relativi alla mensilità selezionata) e l’importo relativo all’imposta di bollo pari a 2 euro. Il valore non deve invece includere la somma versata a titolo di iscrizione, il pre e post scuola, l’importo dell’IVA.
Per i figli a carico, che non possono frequentare gli asili nido per motivi di salute, per i quali sono previste forme di supporto domiciliare, l'aiuto economico potrà essere richiesto dal dal genitore/affidatario convivente, che potrà farne richiesta allegando l’attestazione di un medico pediatra di libera scelta, che certifichi l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica. In questo caso, il contributo è erogato in un'unica soluzione direttamente al genitore richiedente fino all’importo massimo concedibile.
L'Inca Cgil ricorda che a partire dal 2020 l’importo del contributo varia in base ISEE:
- un massimo di 3.000 euro (ISEE minorenni in corso di validità fino a 25.000 euro);
- un massimo di 2.500 euro (ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro);
- un massimo di 1.500 euro (ISEE minorenni oltre 40.000 euro o in assenza di ISEE o qualora presenti omissioni e/o difformità dei dati del patrimonio mobiliare e/o dei dati reddituali auto dichiarati e nel caso di ISEE discordante).
In assenza di ISEE valido o qualora il sussidio sia richiesto dal genitore che non fa parte del nucleo familiare del minorenne, il contributo sarà erogato nella misura minima di 1.500 euro annui (136,37 euro mensili). Qualora si presentasse successivamente, il sussidio sarà corrisposto a partire dalla data di attestazione dell'Isee, maggiorato ma senza conguagli per le rate antecedenti. Anche nel caso in cui l’ISEE presenti omissioni e/o difformità, l’importo verrà erogato nella misura minima.
Il richiedente la prestazione può comunque regolarizzare la propria situazione, entro il termine di validità della DSU, nei seguenti modi:
- presentando idonea documentazione;
- presentando una nuova DSU;
- rettificando la DSU, con effetto retroattivo (qualora sia stata presentata tramite CAF e quest’ultimo abbia commesso un errore materiale). In questo caso avverrà il conguaglio degli importi a partire dalla data di attestazione dell’ISEE con omissioni e/o difformità.