La legge di bilancio 2022 rende stabile il congedo obbligatorio di paternità per i padri lavoratori dipendenti e sarà di 10 giorni, fruibili nei primi 5 mesi dalla nascita del figlio/a, più un’ulteriore giornata facoltativa, in alternativa alla madre. E’ un diritto autonomo del padre e, pertanto, si aggiunge alle norme già previste per la tutela della maternità, in favore delle donne.
Il "congedo papà" si può richiedere anche in modo non continuativo, purché l’astensione dal lavoro avvenga entro e non oltre il 5° mese di vita del figlio/a.
Il “congedo papà” spetta anche per le adozioni e gli affidamenti. In questi casi il termine del 5° mese decorre:
• per le adozioni nazionali, dall’effettivo ingresso in famiglia del minore;
• per le adozioni internazionali, dall’ingresso del minore in Italia
A chi fare la domanda?
- All’Inps, solamente i lavoratori per i quali l’Istituto Previdenziale Pubblico corrisponde il pagamento dell’indennità.
- Al datore di lavoro, quando è l’azienda stessa che anticipa il pagamento dell’indennità
Il "congedo papà", pur essendo previsto per tutti i lavoratori dipendenti, ad oggi è fruibile esclusivamente dai lavoratori dipendenti del settore privato, poiché per i pubblici sono necessarie apposite indicazioni ministeriali di attuazione.
Per i periodi di congedo obbligatorio, il genitore ha diritto:
• ad una indennità giornaliera, pari al 100% della retribuzione;
• alla contribuzione figurativa, utile ai fini previdenziali e quindi anche per il diritto alla pensione e per la determinazione della misura.
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