Per effetto dell'introduzione dell'Assegno Unico e Universale per figli minori, a partire dal 1° marzo 2022, non saranno più riconosciute le prestazioni di Assegno per il nucleo familiare (ANF) e di Assegni familiari (AF), riferite ai nuclei familiari con figli e orfanili per i quali subentra la tutela dell’Assegno Unico.
A ricordarlo è l'Inps, in una nota stampa pubblicata sul sito istituzionale, nella quale precisa che queste prestazioni continueranno ad essere riconosciute ai nuclei familiari composti unicamente dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a diciotto anni compiuti, ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.
Successivamente al 1° marzo 2022, quindi, ove nel nucleo familiare sia presente almeno un figlio a carico con età inferiore ai ventuno anni, ovvero un figlio a carico con disabilità, senza limiti di età, per il quale si ha diritto all’Assegno unico, non si potrà richiedere l’Assegno per il nucleo familiare.
Al compimento del ventunesimo anno di età dei figli, qualora non disabili, per i quali si ha diritto all’Assegno unico, si potrà presentare domanda di ANF o AF esclusivamente per soggetti diversi dai figli, quali il coniuge o eventuali sorelle, fratelli o nipoti nelle previste condizioni di diritto a prestazioni ANF o AF.