L’INPS estende il beneficio dei permessi legge 104/92 e congedo straordinario per assistere una persona con disabilità grave anche ai parenti dell’altra parte dell’Unione Civile. Nella circolare n. 36/2022, l'Istituto previndenziale pubblico fornisce nuove istruzioni operative per rendere effettivamente fruibili i benefici relativi i permessi e del congedo straordinario, anche ai parenti dell’altra parte dell’unione civile, precedentemente esclusi nelle indicazioni fornite dall’Inps stesso, applicando le disposizioni contenute nella legge n. 76/2016.
Questo su parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali che, in considerazione anche dell’orientamento giurisprudenziale dell’Unione europea contro le discriminazioni, riconosce finalmente la comparabilità delle due situazioni giuridiche (unioni civili e matrimonio) ed estende il diritto all’unito civilmente a usufruire dei permessi (di cui all’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992) e del congedo straordinario (ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del D.lgs. n. 151/20019), sia che presti assistenza all’altra parte dell’unione, sia nel caso in cui rivolga l’assistenza ad un parente dell’unito; allo stesso modo i parenti dell’unito civilmente avranno diritto ad assistere l’altra parte dell’unione. Resta fermo il rispetto del grado di affinità normativamente previsto.
Rimane invece invariata la situazione per quanto riguarda le “convivenze di fatto”, che non essendo un istituto giuridico, non generano rapporto di affinità tra un convivente e i parenti dell’altro partner. Pertanto, a differenza di quanto avviene per i coniugi e gli uniti civilmente, il “convivente di fatto” può usufruire dei permessi di cui alla legge n. 104/1992 unicamente nel caso in cui presti assistenza al convivente e non nel caso in cui intenda rivolgere l’assistenza a un parente del convivente.
Di conseguenza, il congedo straordinario previsto dall’articolo 42, comma 5, del D.lgs. n. 151/2001, è ora concesso secondo il seguente ordine di priorità:
1. il “coniuge convivente” /la “parte dell’unione civile convivente” della persona disabile in situazione di gravità;
2. il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del “coniuge convivente” /della “parte dell’unione civile convivente”;
3. uno dei “figli conviventi” della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il “coniuge convivente” /la “parte dell’unione civile convivente” ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
4. uno dei “fratelli o sorelle conviventi” della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il “coniuge convivente” /la “parte dell’unione civile convivente”, “entrambi i genitori” e i “figli conviventi” del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
5. un “parente o affine entro il terzo grado convivente” della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il “coniuge convivente” /la “parte dell’unione civile convivente”, “entrambi i genitori”, i “figli conviventi” e i “fratelli o sorelle conviventi” siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
6. uno dei figli non ancora conviventi con la persona disabile in situazione di gravità, ma che tale convivenza instauri successivamente, nel caso in cui il “coniuge convivente” /la “parte dell’unione civile convivente”, “entrambi i genitori”, i “figli conviventi” e i “fratelli o sorelle conviventi”, i “parenti o affini entro il terzo grado conviventi” siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.