Sono passati trent’anni dall’approvazione della legge n.257/92 sulla messa al bando dell’amianto, ma ancora oggi, è lastricata di ostacoli la strada per il riconoscimento delle agevolazioni previdenziali dei lavoratori esposti, pur normativamente previsti.
Ne è l’ennesima prova, la sentenza della Corte dei conti, sezione giurisdizionale Regione Umbria, n. 98/c/2021 del 2 dicembre dello scorso anno, con la quale è stato accolto il ricorso per pensioni civili n. 13154, patrocinata dall’avvocato Catia Mosconi, consulente di Inca Cgil, in favore di un lavoratore pensionato, a cui l’Inps aveva negato il diritto alla maggiorazione, nonostante l’Inail avesse già riconosciuto nel 2016 l’origine professionale del mesotelioma epitelioide, di cui era affetto, provocato dalla lunga esposizione all’amianto. Circostanza che l’Inps ha ritenuto insufficiente per accogliere la domanda amministrativa presentata immediatamente dopo, finalizzata ad ottenere la rivalutazione contributiva previdenziale e il ricalcolo della pensione in essere, facendo valere una serie di eccezioni, considerate infondate dalla Corte dei conti con questa pronuncia. “Nonostante il chiaro dato normativo, con la consolidata giurisprudenza – commenta l’avvocato Mosconi -, il lavoratore portatore di malattia professionale da esposizione ad amianto tutelata dall’INAIL, si trova costretto a ricorrere alla Corte dei conti per superare un ingiustificato diniego e la rete delle eccezioni opposte dall’INPS al riconoscimento del beneficio contributivo, di cui al comma 7 dell’art. 13 L 257/1952”.
La prima delle eccezioni avanzate dall’Istituto previdenziale e respinta dai giudici contabili riguarda la prescrizione del diritto alla rivalutazione contributiva e alla revisione della posizione assicurativa, che non decorre affatto, come eccepisce l’INPS, dal periodo risalente l’esposizione all’amianto, bensì dal sopravvenuto riconoscimento della malattia professionale da parte dell’INAIL; presupposto che rende il diritto azionato, fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e costituzionalmente garantito, osserva l’avvocato di Inca Cgil. “Nessuna legge ordinaria – chiarisce Mosconi - prevede che si possa perdere per sempre un diritto previdenziale, quale è riliquidazione della pensione per maggiorazione contributiva da esposizione ad amianto, né la Costituzione lo consente. La domanda finalizzata ad ottenere una ricostituzione del trattamento pensionistico può essere presentata senza limiti di tempo, potendo soggiacere al limite della prescrizione solo il riconoscimento di ratei arretrati del trattamento pensionistico riliquidato”.
Ugualmente sono state respinte le altre eccezioni riguardanti la legittimazione passiva, a cui si è appellato l’Inps per negare i benefici previdenziali di legge. Per la Corte dei conti è evidente che spetti esclusivamente all'INPS, quale ente pagatore delle pensioni, provvedere alla riliquidazione della prestazione richiesta; così come sussiste l'interesse ad agire di qualsiasi ex lavoratore, titolare di pensione, al quale non sia stata liquidata la prestazione con il massimo contributivo. Stesso esito negativo ha avuto l’eccezione mossa da Inps sul requisito della "attualità lavorativa", vale a dire la pretesa dell’Istituto previdenziale pubblico che il lavoratore fosse ancora attivo al momento della presentazione della domanda del beneficio contributivo per ex esposti.
E’ sulla base di questi giudizi che la Corte dei Conti ha riconosciuto il diritto del lavoratore ai benefici previdenziali normativamente previsti e condannato l’INPS ad adeguare il suo trattamento pensionistico.