L'Inps provvede al pagamento d'ufficio dell'Assegno Universale per i figli minori ai nuclei familiari percettori del Reddito di Cittadinanza, così come prevede il decreto legislativo n. 230 /2021. L'importo complessivo dell’integrazione Rdc/AUUF è determinato sottraendo dall'importo teorico spettante dell’assegno unico e universale la quota di Rdc relativa ai figli che fanno parte del nucleo familiare, calcolata sulla base dell'ISEE. L’Inps, nella circolare n. 53 pubblicata in data 28 aprile 2022, nel fornire alcuni chiarimenti applicativi, precisa che l’individuazione è effettuata sulla base della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), in corso di validità, utile ai fini della liquidazione del Rdc, considerando gli indicatori ISEE ordinario, corrente e minorenni.
Nel caso di genitori separati, divorziati o di genitori naturali non conviventi, il genitore esercente la responsabilità genitoriale in affido condiviso di uno o più figli appartenenti al nucleo familiare dell’altro genitore percettore di Rdc, al fine del pagamento in parti uguali dell’assegno unico e universale, dovrà presentare autonoma domanda che sarà liquidata, ove in possesso dei requisiti di legge, in misura pari al 50% dell’importo totale dell’assegno (il restante 50% sarà corrisposto al genitore nel nucleo beneficiario di Rdc, convivente con i figli, con accredito su carta Rdc).
Nella circolare n. 53/2022, l’Inps informa che a breve sarà messo a disposizione il modello “Rdc-Com/AU” per comunicare tutte le informazioni sul nucleo familiare percettore di Rdc non in possesso dell’Istituto di seguito elencate:
❖ presenza nel nucleo di figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, che frequenti un corso di formazione scolastica o professionale ovvero un corso di laurea;
❖ presenza nel nucleo di figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, che svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
❖ presenza nel nucleo di figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, che sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;
❖ presenza nel nucleo di figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, che svolga il servizio civile universale;
❖ presenza nel nucleo di figlio minorenne a carico non valorizzato correttamente nella DSU utile ai fini del riconoscimento del Rdc (minorenni indicati con la lettera “P” e non con la lettera “F” nel quadro A della DSU);
❖ presenza nel nucleo familiare di madre di età inferiore a 21 anni non valorizzata nella DSU utile ai fini del riconoscimento del Rdc in qualità di dichiarante o coniuge del dichiarante;
❖ indicazione degli esercenti la responsabilità genitoriale riferita a ciascun figlio in seno al nucleo familiare, ai fini del pagamento dell’assegno unico e universale in parti uguali tra i genitori (dovranno presentare il modello “Rdc-Com/AU”, ad esempio, i nuclei familiari ove non siano presenti entrambi i genitori di uno o più figli a carico, a seguito di separazione, divorzio o in caso di genitori naturali non conviventi);
❖ esistenza di un valido provvedimento di affidamento di uno o più figli minori presenti nel nucleo in capo al dichiarante diverso dal genitore (ad esempio, nonno, zio, fratello, ecc.).
Non dovranno presentare il modello “Rdc-Com/AU” i nuclei familiari percettori di Rdc nei quali siano contestualmente presenti i due genitori, di cui uno sia il dichiarante della DSU, ai fini ISEE, con uno o più figli a carico, che siano minorenni o maggiorenni con disabilità.
Le maggiorazioni previste all’art. 4 del decreto legislativo 230/2021 sono erogate d’ufficio dall’Istituto ad eccezione di quella prevista per entrambi i genitori titolari di reddito da lavoro alla data di decorrenza del diritto all’AUUF. In questi casi, infatti, si dovrà presentare autocertificazione tramite il modello “Rdc-Com/AU”. Per la maggiorazione prevista all’art. 5 del decreto legislativo 230/2021 (nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000 euro, in cui un componente del nucleo medesimo abbia percepito, nel corso del 2021, l'assegno per il nucleo familiare, in presenza di figli minori), anche in questo caso è necessario presentare l’autocertificazione tramite il modello “Rdc -Com/AU”.