La legge di bilancio 2022 ha posticipato al 31 dicembre 2022 il termine di scadenza della sperimentazione dell’APE Sociale. Con la circolare n. 62 del 25/05/2022 l’INPS, dopo 5 mesi dall’entrata in vigore della modifica normativa, fornisce istruzioni e chiarimenti in merito precisando che coloro che hanno maturato i requisiti negli anni precedenti senza aver presentato la domanda di verifica delle condizioni oppure sono decaduti dal beneficio, possono presentare domanda nel corso del 2022 tenendo conto delle modifiche normative introdotte. La decorrenza del beneficio non potrà essere comunque anteriore al 1° febbraio 2022, indipendentemente dalla data di maturazione dei requisiti e delle condizioni previste.
Le lavoratrici e i lavoratori in possesso della “certificazione del diritto” potranno presentare la domanda di APE sociale anche successivamente al nuovo termine di scadenza del 31 dicembre 2022, ma in tali casi l’indennità potrà essere concessa solo se permangono i requisiti già in possesso del beneficiario e nel rispetto dei limiti della capienza degli stanziamenti previsti dalla norma.
Le principali modifiche introdotte con la legge di Bilancioriguardano:
i disoccupati, per i quali è stata soppresso il requisito dei tre mesi di attesa dalla conclusione dell’ammortizzatore sociale. Pertanto, le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che si trovino nella condizione di disoccupati possono presentare la domanda di verifica delle condizioni al termine della fruizione della prestazione di disoccupazione spettante. Per gli operai agricoli non sarà più necessario computare il trimestre dalla data del licenziamento o dimissioni per giusta causa se avvenuta nell’anno di richiesta del beneficio o, se avvenuta in precedenza, dalla fine dell’anno precedente a quello di presentazione della domanda.
la Verifica dello stato di disoccupazione
Al fine della verifica dello “stato di disoccupazione”, l’Istituto provvederà sempre alla consultazione dei Centri per l’impiego tenuto conto delle indicazioni fornite dell’ANPAL, che definiscono in “stato di disoccupazione” i soggetti che rilasciano la DID e che alternativamente soddisfano uno dei seguenti requisiti:
• non svolgono attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo;
• sono lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’art. 13 del TUIR di cui al D.P.R. n. 917/1986. A decorrere dall’anno fiscale 2022, le soglie del reddito imponibile ai fini della conservazione dello “status di disoccupato” sono così stabilite:
✓ € 8.174,00 per il lavoro dipendente e parasubordinato;
✓ € 5.500,00 per il lavoro autonomo.
Causale cessazione del rapporto di lavoro
A seguito di un nutrito e consolidato contenzioso, che ha visto l’INCA protagonista nella difesa dei soggetti più deboli, l’INPS ha recepito l’orientamento della giurisprudenza allargando la platea dei beneficiari ai soggetti che si trovino nella condizione di disoccupati per licenziamento:
• per recesso del datore di lavoro durante o all’esito del periodo di prova, configurandolo come un licenziamento individuale;
• per cessazione dell’attività aziendale, configurandolo come un licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Pertanto, in presenza degli altri requisiti previsti, tali forme di licenziamento sono condizioni valide per l’insorgenza del diritto all’APE sociale.
Lavoratori addetti ad attività gravose
A decorrere dal 1° gennaio 2022, data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2022, è stata rivista la lista delle categorie rientranti nelle cosiddtte attività gravose. Resta fermo che per accedere all'APE sociale bisogna aver svolto tali mansioni da almeno 7 anni negli ultimi 10 ovvero 6 anni negli ultimi 7.
Lavoratori/lavoratrici che accedono all’APE sociale con il requisito contributivo minimo ridotto
Il requisito contributivo previsto per la categoria delle lavoratrici e dei lavoratori impegnati in attività “gravose”, è fissato in 36 anni di contributi, ma per alcune categorie tale condizione è ridotta a 32 anni. In particolare, si tratta di operai edili, dipendenti delle imprese; ceramisti; conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta.
Requisito contributivo ridotto per le lavoratrici madri
Confermato per le lavoratrici madri, come nella scorsa edizione dell'Ape sociale, una riduzione dei requisiti contributivi pari a 12 mesi per ciascun figlio nel limite massimo di 2 anni. Pertanto, il requisito di anzianità contributiva può essere maturato: con 28 anni di contributi (anziché 30), per le categorie delle disoccupate, caregivers, invalide civili; con 30 anni di contributi (anziché 32), per le lavoratrici rientranti nella categoria dei lavori cosiddetti gravosi, oppure con 34 anni di contributi (anziché 36).
L'Inca ricorda che i dipendenti addetti ad attività gravose devono poter dimostrare di aver svolto tali mansioni per almeno 7 anni negli ultimi 10 ovvero 6 anni negli ultimi 7. Solo in questi casi possono presentare, in presenza degli altri requisiti previsti, domanda di verifica delle condizioni di accesso all’APE sociale.
Domanda di accesso al beneficio
Le domande devono essere presentate con le consuete modalità entro i termini di scadenza previsti:
• 31 marzo 2022;
• 15 luglio 2022;
• 30 novembre 2022
Le istanze presentate oltre tali termini e comunque entro e non oltre il 30 novembre 2022 saranno prese in considerazione esclusivamente se, all’esito del monitoraggio, residueranno le risorse finanziarie stanziate con la legge di Bilancio 2022.
L'Inca ricorda che l’Inps deve comunicare ai soggetti aventi diritto l’esito del monitoraggio entro il:
• 30 giugno 2022, per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 31 marzo 2022;
• 15 ottobre 2022, per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 15 luglio 2022;
• 31 dicembre 2022, per le domande di verifica delle condizioni presentate oltre il 15 luglio ma entro il 30 novembre 2022.
Nella circolare, l’Istituto precisa che per il biennio 2023-2024 il beneficio APE sociale verrà erogato fino al compimento dell’età anagrafica di 67 anni anche se in precedenza era stata prevista una maggiore età, ora ridotta per effetto del minor incremento della speranza di vita. Per tali ragioni, l’indennità può cessare in anticipo rispetto alla scadenza inizialmente prevista.
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