Con il messaggio n. 2951/2022, l'Inps ha integrato i titoli che danno diritto all'Assegno Unico Universale per gli stranieri extracomunitari. Secondo i dettami del decreto legislativo n. 230/2021, ne hanno diritto coloro che sono in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità di permesso unico di lavoro che autorizzi a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o di permesso di soggiorno per motivi di ricerca che autorizzi a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi. 

A fronte delle richieste di chiarimenti provenienti dalle Strutture territoriali sui titoli di soggiorno ammissibili ai fini del diritto all’assegno unico e universale, e alla luce della diversa natura e tipologia dei permessi esibiti dai cittadini extra UE, l'Inps ha ritenuto di dover integrare le indicazioni finora emanate in materia.

In aggiunta, quindi, ai titoli di soggiorno già indicati con le precedenti disposizioni, sono da ritenersi utili i seguenti permessi di cui al D.lgs n. 286/1998 e alle altre fonti che regolano la condizione giuridica dello straniero:

  • permesso di lavoro subordinato di durata almeno semestrale;
  • permesso di soggiorno stagionale almeno semestrale;
  • permesso di assistenza minori, rilasciato ai familiari per gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico del minore;
  • permesso di protezione speciale concesso per pericolo di persecuzione o tortura in caso di rientro nel paese di origine;
  • permesso per casi speciali (situazioni accertate di violenza o di grave sfruttamento).  

Alla luce dei chiarimenti forniti, l'Inps inoltre precisa che per quanto riguarda la gestione del riesame delle domande respinte per la scadenza del titolo, può essere altresì ritenuta valida la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, poiché gli effetti dei diritti esercitati nelle more del procedimento di rinnovo cessano solo in caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso in questione.