Le domande di pensione anticipata, cosiddetta opzione donna, respinte perché presentate in data successiva al 31 dicembre 2021, saranno riesaminate su istanza della lavoratrice, sempreché, in caso di riscatto agevolato di periodi di studi universitari ante 96, abbia optato per il sistema contributivo di calcolo entro il 21 dicembre 2021, e non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.
Lo comunica l’Inps con il messaggio n. 2547 del 6 luglio scorso nel quale fornisce ulteriori chiarimenti in materia di accesso alla pensione anticipata (cosiddetta opzione donna) nei casi di riscatto agevolato del corso di studi universitari dei periodi ante 1996, a seguito dell’esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo. Un chiarimento sollecitato dai patronati del Ce.Pa. presso il Ministero del Lavoro.
In particolare, spiega l’Istituto, è stato disposto, in via eccezionale, che l’esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo, che non abbia prodotto effetti sostanziali fino al pagamento anche parziale dell’onere del riscatto, non preclude il riconoscimento del diritto alla pensione anticipata con opzione donna a condizione che risultino soddisfatte le ulteriori seguenti condizioni:
• esercizio dell’opzione al sistema contributivo e presentazione della domanda di riscatto effettuati in data anteriore al 21.12.2021;
• perfezionamento, alla data di presentazione della domanda di riscatto, dei requisiti (anagrafico e contributivo) per la pensione anticipata c.d. opzione donna vigenti al 31 dicembre 2021, tenendo conto anche della contribuzione da riscattare.