Nel nome dell'efficientamento e della rapidità dei giudizi, la riforma Cartabia rischia di comprimere i diritti previdenziali e socioassistenziali. E' questa la principale preoccupazione espressa dall'Inca nel seminario, che si è svolto ieri a Roma presso la sede nazionale della Cgil e che ha visto la partecipazione degli esperti del diritto, componenti il collegio legale del Patronato della Cgil.
Un appuntamento importante, ha spiegato Michele Pagliaro, presidente di Inca, sottolineando come "l’attività di contenzioso rappresenti un’altra leva da agire per estendere la tutela individuale e per rendere esigibili i diritti previdenziali e socioassistenziali delle cittadine dei cittadini, italiani e stranieri".
“La riforma del processo civile attuata con il dlgs n. 149/2022 – ha spiegato Francesco Baldassari, responsabile del dipartimento Legale di Inca Cgil - si propone di realizzare il principio già enunciato dall’art. 1 della Legge delega (L. N.206/2021) che conferisce mandato al governo di adottare i provvedimenti necessari a raggiungere “obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile”, obiettivi che, se pure apprezzabili in via teorica, vengono perseguiti in primo luogo attraverso strumenti alternativi al processo con scopo evidentemente deflattivo del contenzioso.
L’Inca, quindi, ha analizzato la portata della riforma calando le novità dei relativi istituti sul proprio lavoro quotidiano e si interroga se un’eccessiva semplificazione contenga il germe di un livellamento verso il basso della qualità delle tutele in crescente contrasto con i principi del giusto processo. “Sotto questo profilo la riforma Cartabia – ha osservato Baldassari - rappresenta un esempio paradigmatico: per risolvere l’annoso problema dei tempi della giustizia si rischia di contrarre la tutela dei diritti fatti valere in giudizio".
Tra gli strumenti della riforma all’esame del Collegio legale dell’Inca viene trattato anche il cosiddetto “rinvio pregiudiziale”: la possibilità, cioè, per il giudice del merito di sospendere il proprio giudizio disponendo con ordinanza la rimessione pregiudiziale della causa in Cassazione per la decisione anticipata di questioni di diritto di interesse diffuso. "L’utilizzo di questo strumento - spiega Baldassari - in materia di tutele previdenziali e assistenziali nonché nelle tutele del danno alla salute di origine professionale, o nei diritti dei lavoratori migranti esige una particolare prudenza e seppure in talune circostanze può rappresentare un’opportunità in altre può diventare un rischio, soprattutto laddove un giudizio negativo della Cassazione potrebbe compromettere l’esito dei numerosi giudizi pendenti nei tribunali e nelle corti d’appello".
Gli esperti intervenuti al seminario hanno quindi voluto approfondire sotto vari aspetti qual è l’impatto della riforma Cartabia, approntata per semplificare i procedimenti giudiziari, che rischia però di aprire contraddizioni. Le luci e le ombre sono state sono state messe sotto la lente. "Lo spirito della riforma Cartabia - ha spiegato Amos Andreoni, componente del collegio legale dell'Inca nazionale - è di snellire il processo togato e quindi di favorire tutte le soluzioni alternative al processo.” “In questo quadro – ha osservato - ci siamo posti la domanda di come valorizzare il procedimento amministrativo e di ricorso proprio per snellire la fase giudiziaria. Oltre alla carrellata delle problematiche di maggiore attualità ci poniamo il problema di come realizzare le migliori iniziative per interloquire con successo con l'Inps e l'Inail”. Ambiti nei quali, secondo Andreoni, anche all'interno dell'Inps e molto meno all'interno dell'Inail, ci sono direzioni che non colloquiano tra loro. Assistiamo dunque a un effetto paradossale per cui abbiamo una circolare favorevole per un dipartimento e un'altra su altri temi ma similari che invece è negativa. Assistiamo quindi a un problema di coordinamento interno all'Inps che dovremmo in qualche modo risolvere".
"Come spesso succede - ha chiarito l'avvocato Barbara Storace - le esigenze di razionalizzazione e velocizzazione del processo da un lato sicuramente portano ad una modernità e consentono di accorciare i tempi della giustizia. La limitazione sul diritto di difesa e sul diritto sostanziale è un problema, perché vediamo che si assiste anche ad uno scadimento della qualità ogni volta che si va a semplificare".
"La sentenza numero 8 della Corte costituzionale - ha ricordato l'avvocato Rosa Maffei, coordinatrice del collegio legale dell'Inca nazionale interviene sull'annosa questione degli indebiti previdenziali, che si sono realizzati a causa di un pagamento sbagliato da parte di un ente pubblico o previdenziale, indebito che è stato incamerato dal soggetto e nella piena fiducia che questo fosse spettante. "Purtroppo - chiarisce Maffei -, l'area dell'esonero della restituzione nel nostro ordinamento riguarda settori molto specifici; soprattutto le pensioni e non le prestazioni previdenziali. Ad esempio, rimangono esclusi tutti i cattivi pagamenti effettuati sulle indennità previdenziali di disoccupazione, che è l'oggetto del giudizio del giudice di Lecce, il quale ha rimandato la questione alla Corte costituzionale. L'ambito dell'esonero cioè dell'irripetibilità dell'indebito non viene cambiato e i settori rimangono regolati dalle norme previgenti. La sentenza introduce un rimedio legato alla capacità restitutoria del soggetto, laddove nel pieno affidamento qualificato della ricezione, si accompagnino anche elementi di carattere personale, economico, di salute che sarebbero messi in discussione laddove l'ente ripretendesse la restituzione. Quindi questo è un rimedio aggiuntivo che non riguarda l'impossibilità di ripetere, ma l'impossibilità di pretendere in restituzione".
Durante il dibattito, è stato fatto anche il punto sul contenzioso Naspi che, ha affermato l’avvocato Roberta Palotti, è sicuramente molto ampio. “Al momento – ha chiarito - le questioni più problematiche riguardano il riconoscimento del diritto alla Naspi in favore dei detenuti, che durante la carcerazione hanno prestato attività lavorativa subordinata in favore della Pubblica amministrazione. Quindi, assunti con contratti di lavoro a tempo determinato e indeterminato, i quali però all'esito della scarcerazione si vedono negare l’indennità di disoccupazione da parte di Inps, che ritiene il rapporto di lavoro 'intramurario' non equiparabile ad un qualsiasi altro rapporto di lavoro, pur configurandosi la perdita involontaria dell'occupazione. E’ una interpretazione sbagliata – osserva Palotti – anche in considerazione del fatto che il lavoro 'intramurario' è previsto dall'ordinamento penitenziario e l'amministrazione penitenziaria in questi casi versa una contribuzione assicurativa e quindi anche quella afferente la Naspi".
Un altro contenzioso aperto riguarda la decorrenza della Naspi, quando si verifica la perdita del posto di lavoro in aziende in liquidazione giudiziale, che dovrebbe decorrere dalla data di apertura della liquidazione giudiziale e non invece dalla data di presentazione della domanda, come fa l’Inps. “Anche quest'ultima interpretazione – ha spiegato Pallotti - si ritiene errata nel senso che il diritto deve essere riconosciuto al lavoratore a decorrere dall'apertura della liquidazione giudiziale con relativa copertura della contribuzione figurativa".