Con l’approvazione della legge di bilancio n. 213/2023, sono state prorogate le misure relative all’emergenza Ucraina. In particolare, è stata stabilita la proroga automatica dei permessi di soggiorno per protezione temporanea che, pertanto, conservano la loro validità fino al 31 dicembre.
Quindi, chi è già in possesso di un permesso di soggiorno per protezione temporanea con scadenza il 4 marzo 2023 oppure 31 dicembre 2023, non deve richiedere il rinnovo del titolo di soggiorno, poiché la scadenza di tale permesso è prorogata in automatico per tutto l’anno in corso.
Coloro che invece hanno presentato domanda per il rilascio del permesso di soggiorno ed è attualmente ancora in possesso della ricevuta rilasciata dalla Questura, riceverà un permesso di soggiorno valido fino al 31 dicembre 2024.
Questi titoli possono perdere l’efficacia o possono essere revocati dal Consiglio dell'Unione Europea che può decidere la cessazione della protezione temporanea.
La misura contenuta nella legge di bilancio introduce, inoltre, una importante novità che riguardano la possibilità di conversione di questi titoli di soggiorno in un permesso di soggiorno per motivo di lavoro, in base all’attività effettivamente svolta e previo pagamento del contributo per il rilascio del permesso di soggiorno.
Prevedendo anche la proroga dello stato di emergenza in Italia fino al 31 dicembre 2024 e l’autorizzazione di spesa pari a 274 milioni di euro per l’anno 2024, sono conseguentemente prorogate le misure di assistenza già disposte per gli anni precedenti, quali:
· le misure di accoglienza diffusa nel limite di 7.000 unità;
· il sostentamento finanziario per chi ha trovato una sistemazione autonoma;
· il contributo alle regioni per l’assistenza sanitaria;
· le ulteriori forme di assistenza coordinate dai presidenti delle regioni e delle province autonome.
Si prevede che le risorse disponibili a tal fine siano ripartite e rimodulate tra le diverse misure sulla base delle effettive esigenze con ordinanze di protezione civile.