Il Patronato INCA e la CGIL hanno predisposto l'aggiornamento 2025 della brochure con le novità normative sull'accesso al reddito di libertà e al congedo per le donne vittime di violenza.
Il Reddito di Libertà
Si tratta di un nuovo contributo destinato alle donne vittime di violenza, senza figli o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, al fine di contribuire a sostenerne l’autonomia.
La misura consiste in un contributo economico, stabilito nella misura massima di 500 euro mensili concesso in un’unica soluzione per massimo 12 mesi. L’obiettivo è sostenere prioritariamente le spese per assicurare l’autonomia abitativa e la riacquisizione dell’autonomia personale, nonché il percorso scolastico e formativo dei figli o delle figlie minori.
Il Reddito di Libertà è compatibile con altri strumenti di sostegno al reddito (ADI, NASPI ecc.).
Destinatarie del contributo sono:
- cittadine italiane o comunitarie, residenti nel territorio italiano
- cittadine di uno Stato extracomunitario, in possesso di un regolare permesso di soggiorno, aventi lo status di rifugiate politiche o di protezione sussidiaria
La domanda deve essere presentata all’INPS dalle donne interessate, direttamente o mediante un rappresentante legale o un delegato, tramite il Comune di residenza.
Congedo per le donne vittime di violenza
È la possibilità di astenersi dal lavoro per un periodo massimo di 90 giorni entro tre anni dalla data di inizio del percorso di protezione certificato.
Il congedo è rivolto alle seguenti categorie di lavoratrici:
- lavoratrici dipendenti
- apprendiste, operaie, impiegate e dirigenti con un rapporto di lavoro in corso all’inizio del congedo
- lavoratrici agricole a tempo indeterminato o determinato
- lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari
- lavoratrici dipendenti da amministrazioni pubbliche
- lavoratrici autonome
- lavoratrici iscritte alla Gestione Separata INPS
Il congedo è fruibile in coincidenza delle giornate lavorative. Non spetta quindi nei giorni in cui non è previsto lo svolgimento dell’attività professionale (quali, ad esempio, nei giorni festivi, nei periodi di sospensione dal lavoro o se si è in aspettativa) e nei giorni successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Questa opportunità può essere fruita in modalità giornaliera o oraria. Per le giornate di congedo utilizzate è corrisposta un’indennità giornaliera pari al 100% dell’ultima retribuzione, che viene corrisposta dal datore di lavoro direttamente in busta paga.