
Dal 1° gennaio 2026 entreranno in vigore le novità introdotte dalla Legge 106/2025, che estende la storica Legge 104 e allarga le tutele per chi è affetto da patologie gravi, malattie croniche o rare, oppure assiste i figli in condizioni di disabilità o fragilità.
L’obiettivo era segnare un passo avanti verso un welfare più inclusivo, ma non mancano le criticità e le misure fin qui previste potrebbero non essere sufficienti.
Congedo non retribuito fino a 24 mesi
La principale novità è l’introduzione di un congedo non retribuito di durata massima pari a 24 mesi, da utilizzare in modo continuativo o frazionato.
Possono richiederlo già da agosto 2025 i lavoratori dipendenti, pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche (anche rare), che comportino un’invalidità pari o superiore al 74%.
Durante il periodo di congedo:
- si conserva il posto di lavoro
- non si percepisce retribuzione
- non si possono svolgere altre attività lavorative
Il periodo non sarà conteggiato ai fini dell’anzianità di servizio né ai fini pensionistici, ma sarà possibile riscattarlo versando i contributi come per la prosecuzione volontaria.
Al termine del congedo, il lavoratore potrà chiedere di lavorare in modalità agile (smart working), se compatibile con le proprie mansioni, con una corsia preferenziale rispetto ad altri colleghi.
Per i lavoratori autonomi è invece prevista la possibilità di sospendere incarichi continuativi fino a un massimo di 300 giorni.
10 ore annue di permessi retribuiti per visite ed esami
L’articolo 2 della legge introduce, sempre dal 1° gennaio 2026, un nuovo diritto: 10 ore annue di permesso retribuito (con copertura contributiva) per effettuare visite, esami o cure mediche frequenti prescritte dal medico di base o da uno specialista.
Potranno usufruirne:
- i lavoratori affetti da malattie oncologiche, in fase attiva o in follow-up precoce, o da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino invalidità pari o superiore al 74%
- i genitori di figli minori che si trovano nelle stesse condizioni di salute
L’indennità economica sarà erogata e conguagliata dal datore di lavoro, secondo le regole già previste per le assenze per malattia.
Le tutele già previste: il congedo per cure
Le nuove misure si aggiungono alle tutele già esistenti. In particolare, resta in vigore il congedo retribuito per cure (previsto dal D.Lgs. 119/2011), che consente ai lavoratori con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% di assentarsi fino a 30 giorni all’anno, anche in modo frazionato, per sottoporsi a cure necessarie e non rinviabili legate alla propria condizione di salute.
I limiti della legge: luci e ombre
Pur rappresentando un passo avanti, la Legge 106/2025 presenta alcune criticità segnalate dalla CGIL:
- La soglia di invalidità al 74% rischia di escludere molte persone con patologie gravi ma con percentuali inferiori
- Il congedo non retribuito non prevede copertura figurativa ai fini pensionistici né incide sull’anzianità di servizio
- La precedenza nello smart working resta subordinata alla decisione del datore di lavoro
- Le 10 ore di permesso rappresentano un aiuto, ma non sono sufficienti per chi deve sottoporsi a terapie lunghe o frequenti
- Infine, il percorso legislativo non ha visto un pieno coinvolgimento delle organizzazioni sindacali, che avrebbero potuto contribuire a migliorare il testo
Cosa fare
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