NaspiChieti

L’INPS ha ripristinato la NASpi a una madre single, che era stata licenziata dopo 9 giorni e si era vista negare l’indennità di disoccupazione. La lavoratrice, assistita da INCA CGIL Chieti, ha fatto ricorso e il risultato va oltre la sua vicenda individuale. L’ordinanza del Tribunale di Chieti ha infatti rafforzato un principio di grande rilievo in materia di NASpI: ai fini della decadenza dal diritto alla prestazione, non conta la durata teorica del contratto di lavoro, ma quella effettivamente svolta.

Con un provvedimento urgente emesso il 12 gennaio dalla Sezione Lavoro, il giudice ha ordinato all’INPS di ripristinare immediatamente il pagamento della NASpI a favore di una lavoratrice, assistita dall’INCA CGIL e dal legale Enrico Raimondi, alla quale l’Istituto aveva interrotto definitivamente la prestazione in modo ritenuto illegittimo.

NASpI e nuova occupazione: quando scatta la sospensione o la decadenza

La lavoratrice era già beneficiaria della NASpI a seguito di un precedente licenziamento e aveva accettato una nuova assunzione con contratto a tempo determinato di durata superiore a sei mesi. In base alla prassi INPS, in questi casi l’Istituto dispone la decadenza dal diritto alla NASpI, mentre per contratti di durata pari o inferiore a sei mesi la prestazione viene sospesa e successivamente ripristinata.

Tuttavia, dopo soli nove giorni di lavoro, la lavoratrice è stata licenziata per mancato superamento del periodo di prova. Nonostante la brevissima durata effettiva del rapporto, l’INPS ha confermato la decadenza dalla NASpI, basandosi esclusivamente sulla durata contrattuale inizialmente prevista e ignorando il reddito realmente percepito.

La giurisprudenza: conta il lavoro svolto, non il contratto sulla carta

Nel ricorso presentato, l’INCA CGIL ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, ribadito anche da una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 19638 del 25 luglio 2025). Secondo la Suprema Corte, ai fini della perdita o della conservazione del diritto alla NASpI, è determinante la durata effettiva del rapporto di lavoro e il reddito concretamente prodotto, non quello astrattamente ipotizzabile in base al contratto.

Nel caso specifico, avendo lavorato meno di un mese, la lavoratrice rientrava pienamente nei limiti di reddito che consentono la conservazione della NASpI, eventualmente in misura ridotta. Il giudice ha quindi definito l’interpretazione dell’INPS “meramente formalistica”, sottolineando che l’Istituto, avendo ricevuto tempestiva comunicazione della cessazione del rapporto, disponeva di tutti gli elementi necessari per ricalcolare e ripristinare la prestazione.

Una decisione che riguarda lavoratrici e lavoratori in tutta Italia

“Questa decisione – dichiara Giuseppe Visco, Direttore dell’Inca Cgil Chieti – è importante per due motivi. Primo, consolida una giurisprudenza ormai chiara che guarda alla sostanza dei fatti e non alla forma, principio fondamentale quando in gioco ci sono il diritto al sostentamento e la dignità delle persone. Secondo, e questo è l’elemento di novità operativa, il Giudice ha riconosciuto pienamente i presupposti per il ricorso d’urgenza, consentendo di ottenere il ripristino del vitalizio in poco più di un mese dal deposito dell’istanza, scongiurando così una grave emergenza economica”.

Il caso, pur nato da una vicenda individuale, ha una rilevanza nazionale: situazioni analoghe possono riguardare molte persone che, durante la fruizione della NASpI, accettano un lavoro a termine che si interrompe prematuramente. L’ordinanza ribadisce che la NASpI è uno strumento di tutela del reddito e che la sua applicazione deve rispettare i principi di proporzionalità, ragionevolezza e tutela effettiva dei diritti.