Ridotto a un mese il requisito contributivo
Per gli iscritti alla Gestione separata di Inps sarà possibile ottenere l'indennità di maternità e il congedo parentale con un solo mese di contribuzione ad aliquota piena (non più 3 mesi), accreditato nei 12 mesi precedenti il periodo indennizzabile. A comunicarlo è l'Inps, con la circolare n. 71/2020, in attuazione della nuova norma introdotta dal decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, che ha ampliato le tutele previdenziali per questi lavoratori.
Di conseguenza, spiega l'Inps, sono indennizzabili, sulla base dell’unica mensilità di contribuzione, i periodi di maternità o paternità iniziati in data coincidente o successiva al 5 settembre 2019 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 101/2019). Sono altresì interamente indennizzabili, secondo i medesimi presupposti, i periodi di maternità o paternità parzialmente ricadenti nella vigenza del citato decreto-legge.
Non possono, invece, essere indennizzati sulla base di una mensilità di contribuzione i periodi di maternità o paternità che si sono conclusi prima del 5 settembre 2019; tali periodi pertanto sono indennizzati in presenza dei tre mesi di contribuzione nei dodici mesi di riferimento.
La modifica normativa produce conseguenze anche sul requisito contributivo per la fruizione del congedo parentale, con queste indicazioni di Inps:
a) la fruizione del congedo parentale effettuata nei primi tre anni di vita (o dall’ingresso in famiglia/Italia) del minore, deve essere indennizzata solamente a condizione che risulti effettivamente accreditata almeno una mensilità di contribuzione con aliquota piena nei dodici mesi precedenti l’inizio di ogni periodo indennizzabile di congedo parentale richiesto. Si ricorda che l’automaticità delle prestazioni di cui all’articolo 64-ter del D.lgs n. 151/2001 non opera mai per la fruizione del congedo parentale;
b) qualora il congedo parentale sia fruito nel primo anno di vita (o dall’ingresso in famiglia/Italia) e non si riscontri la sussistenza del requisito contributivo di cui al precedente punto a), l’indennità può comunque essere riconosciuta se il richiedente aveva titolo all’indennità di maternità o paternità, a prescindere dall’effettiva fruizione della stessa.
Ne consegue che:
se il periodo di maternità o paternità ricade totalmente nel periodo anteriore all’entrata in vigore del citato decreto-legge n. 101/2019, dovrà essere accertato il requisito contributivo delle tre mensilità di contribuzione effettivamente versate con aliquota piena nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo di maternità o paternità;
se, invece, il periodo di maternità o paternità ricade parzialmente o totalmente dopo l’entrata in vigore del citato decreto-legge n. 101/2019, dovrà essere accertato il requisito contributivo di una mensilità di contribuzione effettivamente versata con aliquota piena nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo di maternità o paternità.
L'iInps ricorda che l’erogazione dell’indennità di maternità o paternità in applicazione dell’automaticità delle prestazioni non consente mai il riconoscimento del diritto all’indennità di congedo parentale.
Le nuove regole si applicano con effetto dal 5 settembre 2019 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 101/2019). Pertanto, i periodi di congedo parentale fruiti prima, sono subordinati all’accertamento di tre mensilità di contribuzione con aliquota piena nei dodici mesi antecedenti il periodo indennizzabile.