Con la circolare n.106, del 23 settembre, l’Inps comunica che per i lavoratori, pubblici e privati, è disponibile una nuova modalità digitale per segnalare il cambio dell’indirizzo di reperibilità per le visite mediche di controllo domiciliare, durante i periodi di malattia comune. Usando le proprie credenziali, da ora in avanti, il lavoratore potrà accedere dal portale web dell’Istituto alla sezione dei “Servizi Online” e quindi allo “Sportello al cittadino per le VMC” per modificare l’indirizzo di reperibilità per una malattia con prognosi in corso.
La precedente procedura, che prevedeva l'invio di una e-mail alla casella medico-legale della struttura Inps territoriale per competenza, oppure il ricorso al Contact center dell’Istituto, rimarrà comunque valida solo nel caso in cui si dovesse verificare l'indisponibiltà del nuovo servizio telematico.
Questo nuovo canale di comunicazione permette una maggiore tracciabilità dell’informazione e fornisce al lavoratore l’immediata certezza che la sua comunicazione sia stata ricevuta e venga gestita correttamente dall’Istituto. Per uno stesso certificato di malattia con prognosi in corso, il lavoratore potrà effettuare anche più variazioni successive, annullando automaticamente la precedente a partire dal giorno successivo all’ultima comunicazione.
Il nuovo servizio predisposto dall’INPS, inoltre, consente al lavoratore di consultare lo storico di tutti gli indirizzi di reperibilità comunicati all’Istituto. Pertanto, secondo le istruzioni fornite, è il lavoratore stesso a dover inviare la comunicazione con la variazione dell’indirizzo, rispetto al domicilio indicato nella certificazione telematica rilasciata dal medico curante, che, di fatto, può solo intervenire sul certificato per annullarlo o per riformulare la prognosi ed eventualmente ridurre i giorni necessari a riacquistare la capacità lavorativa.
Il nuovo servizio è usufruibile da tutti i lavoratori, sia del settore privato che pubblico, che sono comunque tenuti, come da obblighi contrattuali, alla comunicazione ai propri datori di lavoro.
Pr quanto riguarda i dipendenti pubblici, la normativa vigente prevede che l'interessato informi l’amministrazione di appartenenza della variazione di indirizzo di reperibilità; l’amministrazione, a sua volta, è tenuta a trasmettere all’Inps l’informazione, al fine di poter effettuare le visite mediche di controllo, sia datoriali che d’ufficio.
Fermo restando l’obbligo sancito dalla norma, l'Inps comunque consiglia ai lavoratori del settore pubblico, di utilizzare contestualmente anche il canale telematico messo a disposizione dall’Inps. Questo, sottolinea l’Istituto, per rendere meno farraginoso, più diretto e tempestivo lo scambio di informazioni utili per l’effettuazione della visita medica di controllo, evitando, di fatto, possibili disguidi a discapito del lavoratore.
Il servizio non dovrà essere utilizzato dai lavoratori pubblici, invece, in caso di allontanamento dal domicilio per terapie, visite mediche, accertamenti sanitari o per gli altri giustificati motivi, poiché, in tali casi, non si realizza un cambio del domicilio di reperibilità ma solo un breve allontanamento dallo stesso.
L'Inca Cgil ricorda che le fasce orarie di reperibilità devono comunque essere rispettate (anche nei giorni non lavorativi e festivi) e sono differenziate:
- settore pubblico: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18
- settore privato: dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19
Resta inteso che, in caso di errata/mancata comunicazione del domicilio, per il lavoratore possono esserci conseguenze non solo sul riconoscimento dell'indennità economica di malattia, ma anche da parte del datore di lavoro, che potrebbe adottare le eventuali sanzioni disciplinari contrattualmente previste. Pertanto, il lavoratore è tenuto a verificare la correttezza del domicilio di reperibilità anche sul certificato inziale e a comunicare tempestivamente ogni variazione.