La quarantena imposta con ordinanza amministrativa ai residenti di un determinato territorio non può essere equiparata a malattia ai fini del riconoscimento dell'indennità economica perché manca il nesso sanitario. 

L’Inps, con il messaggio del 9 ottobre scorso, n. 3653, fornisce chiarimenti per i lavoratori che hanno diritto alla tutela previdenziale della malattia, con relativo pagamento dell'indennità, secondo le disposizioni previste dal decreto "Cura Italia" (articolo 26, comma 1, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27).

Riferendosi, in particolare, ai soggetti fragili, per i quali è prevista l'attivazione di una modalità alternativa di svolgimento dell'attività professionale (agile o in smart working), la quarantena non è automaticamente equiparabile alla malattia, poiché non c'è sospensione né del lavoro né della retribuzione.  Pertanto, non è possibile ricorrere alla relativa tutela previdenziale. In caso di malattia conclamata, invece, il lavoratore è temporaneamente incapace al lavoro, con diritto ad accedere alla corrispondente prestazione previdenziale, compensativa della perdita di guadagno.

Quindi, non è possibile ricorrere alla tutela previdenziale della malattia o della degenza ospedaliera nei casi in cui il lavoratore in quarantena o in sorveglianza precauzionale perché soggetto fragile continui a svolgere, sulla base degli accordi con il proprio datore di lavoro, l’attività lavorativa presso il proprio domicilio, mediante le citate forme di lavoro alternative alla presenza in ufficio. In tale circostanza, infatti, non ha luogo la sospensione dell’attività lavorativa con la correlata retribuzione.

Nel messaggio, inoltre, l'Inps chiarisce gli aspetti relativi alla quarantena per ordinanza amministrativa, alla quarantena all’estero e alla quarantena/sorveglianza precauzionale nei casi in cui il lavoratore sia destinatario di un trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO), Straordinaria ( CIGS), in Deroga (CIGD) o di assegno ordinario.

QUARANTENA PER ORDINANZA AMMINISTRATIVA

Per chiarire il proprio orientamento interpretativo delle norme vigenti, l'Inps afferma che di fronte ad ordinanze o provvedimenti di autorità amministrative, che di fatto impediscano alle persone di svolgere la propria attività lavorativa, non è possibile procedere con il riconoscimento della tutela della quarantena, in quanto la norma vigente prevede come presupposto un provvedimento dell’operatore di sanità pubblica.

QUARANTENA ALL’ESTERO

Per i lavoratori assicurati in Italia, che si sono recati all’estero, raggiunti da provvedimenti di quarantena da parte delle competenti autorità del Paese straniero, l'accesso alla tutela previdenziale della malattia "non può che provenire sempre da un procedimento eseguito dalle preposte autorità sanitarie italiane".

QUARANTENA/SORVEGLIANZA PRECAUZIONALE E CIGO, CIGS, CIGD E ASSEGNO ORDINARIO

La tutela previdenziale della malattia non opera neppure per i lavoratori in cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), straordinaria (CIGS), in deroga (CIGD) o destinatari di assegno ordinario garantito dai fondi di solidarietà, poiché, "determinando di per sé la sospensione degli obblighi contrattuali con l’azienda, comporta il venir meno della possibilità di poter richiedere la specifica tutela prevista in caso di evento di malattia. Si tratta, infatti, del noto principio della prevalenza del trattamento di integrazione salariale sull’indennità di malattia, disposto altresì dall’articolo 3, comma 7, del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148". 

Secondo l'Inps, "considerata l’equiparazione operata dal legislatore, ai fini del trattamento economico delle tutele, di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 26 del decreto "Cura Italia", rispettivamente, alla malattia e alla degenza ospedaliera, si ritiene che le medesime indicazioni sopra esposte debbano essere applicate anche per la regolamentazione dei rapporti tra i trattamenti di integrazione salariale e le prestazioni della quarantena o della sorveglianza precauzionale per soggetti fragili, essendo le diverse tutele incompatibili tra loro".