Aumenti in arrivo per i percettori degli assegni di invalidità. Con la prossima rata di novembre 2020 l’Inps provvederà a mettere in pagamento la maggiorazione sociale in favore dei soggetti titolari di pensione per invalido civile totale 100%, pensione per i sordi, pensione per i ciechi civili assoluti e dei titolari di pensione di inabilità ex lege 222/1984.
Un incremento fino a 651,51 euro per 13 mensilità (il cosiddetto “incremento al milione”), beneficio riconosciuto dalla legge 448/2001 per le persone con più di 60 anni di età che, con la sentenza della Corte Costituzionale (n. 152/2020) e il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, è stato esteso agli invalidi civili totali, sordi o ciechi civili assoluti a partire dai 18 anni di età.
Si tratta, fa sapere l'Inps in una nota pubblicata sul sito istituzionale, di un beneficio che interessa una platea piuttosto ampia di cittadini, avvertendo inoltre, che per le persone interessate, già titolari di prestazioni di invalidità civile e in possesso dei requisiti di legge, l’adeguamento sarà riconosciuto in automatico, con decorrenza dal 20 luglio 2020, senza bisogno di presentare alcuna domanda.
Invece, per le persone titolari di pensione di inabilità, in base alla legge 222/1984, l’adeguamento sarà attribuito previo inoltro della richiesta da parte dell'interessato, che si può presentare ricorrendo ai consolidati canali dell’Istituto, ai patronati o ai Caf.
Per le domande presentate entro il 30 ottobre 2020 la decorrenza, in presenza dei requisiti di legge, sarà riconosciuta dal 1° agosto 2020, mentre negli altri casi, l'aumento decorrerà dal primo giorno del mese successivo alla richiesta.
Per avere diritto alla maggiorazione la legge prevede una soglia di reddito annuo personale pari a 8.469,63 euro (che sale a 14.447,42 euro, cumulato con il coniuge, nel caso in cui il soggetto sia coniugato). Ai fini della valutazione del requisito reddituale concorrono i redditi di qualsiasi natura, ossia i redditi assoggettabili ad IRPEF, sia a tassazione corrente che a tassazione separata, i redditi tassati alla fonte, i redditi esenti da IRPEF, sia del titolare che del coniuge.
Al contrario, non concorrono al calcolo reddituale i seguenti redditi:
il reddito della casa di abitazione;
le pensioni di guerra;
l’indennità di accompagnamento;
l’importo aggiuntivo di 154,94 euro (legge 388/2000);
i trattamenti di famiglia;
l’indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.