Chi fa domanda di invalidità civile e già percepisce altre prestazioni Inps non deve più inserire il codice IBAN nella richiesta. A precisarlo è l'Istituto di previdenza pubblico, con il messaggio del 22 ottobre, nel quale comunica di aver predisposto una nuova funzionalità che rende non più obbligatorio per le domande di invalidità civile l'inserimento del codice Iban o della specifica modalità di pagamento (Quadro F).
In particolare, nelle schermate relative all’inserimento dei dati utili per la fase concessoria (Quadro F), il richiedente non è più obbligato a inserire il codice IBAN o la specifica modalità di pagamento, se già riceve dall’Inps una prestazione economica di tipo pensionistico. La procedura, infatti, laddove individua altre prestazioni pensionistiche in pagamento, propone automaticamente le medesime modalità di pagamento senza necessità di inserire o acquisire ulteriori dati.
L’utente ha comunque la possibilità di modificare la modalità di pagamento esposta, ad esempio modificando il codice IBAN rilevato dalla procedura o di scegliere un’altra modalità di pagamento. A tal fine l'Inps evidenzia che, per importi superiori ai 1.000 euro, la corresponsione del beneficio può avvenire esclusivamente attraverso l’utilizzazione di strumenti di pagamento elettronici (conti correnti bancari e postali, libretti nominativi di risparmio, carte di pagamento).
Se invece la procedura non rileva altre prestazioni pensionistiche attive in pagamento, il richiedente è obbligato ad inserire un codice IBAN valido o a scegliere una diversa modalità di pagamento sulla quale verranno effettuati gli accrediti dell’eventuale prestazione di invalidità civile.