Bonus asilo nido anche agli immigrati sprovvisti del permesso per lungosoggiornanti.  L'Inps applica l'Ordinanza del Tribunale di Milano del 9 novembre, accogliendo fino alla fine dell'anno le domande degli stranieri regolarmente presenti in Italia. 

A seguito dell’ordinanza del Tribunale di Milano del 9 novembre, l’Inps comunica che fino alla fine dell’anno saranno accolte le domande di bonus asilo nido degli stranieri, residenti nel nostro Paese, regolari, a prescindere dalla tipologia di permesso. Le istanze finora rifiutate, in base all’interpretazione finora adottata dall’Istituto, che limita ai soli titolari del permesso per lungosoggiornanti, trasmesse all’Inps nel 2020, saranno rivalutate mediante “riesame in autotutela su domanda dell’interessato e, in presenza di tutti gli altri requisiti, dovranno essere accolte con effetto retroattivo a partire dalla data originaria della domanda dell’interessato”.

Nel messaggio n.4768 del 18 dicembre, l’Istituto previdenziale pubblico precisa, tuttavia, che le richieste “saranno accolte con riserva”, in attesa di conoscere l’esito della decisione della Corte di Giustizia dell’Unione europea, nonché dell’appello che l’Istituto ha promosso nei confronti dell’ordinanza del Tribunale di Milano.

Infatti, sul diritto degli immigrati regolari ad ottenere le prestazioni di welfare – tema sul quale l’Inca ha istruito numerose cause negli anni– si è ancora in attesa del giudizio definitivo della Corte di Giustizia dell’Unione europea, chiamata a pronunciarsi per chiarire se la normativa nazionale, finora applicata, che subordina il riconoscimento delle prestazioni di welfare al possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo, sia in contrasto con il diritto UE, in particolare con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE) e il regolamento CE n. 883/2004. 

In attesa del verdetto, l’Inps dunque applica l’ordinanza del Tribunale di Milano, che definisce “discriminatoria” la condotta finora adottata dall’Inps e gli ordina di sospenderla immediatamente, rigettando anche l’istanza di sospensione, presentata dall’Istituto previdenziale pubblico, in attesa appunto della pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione europea, investita, in sede di rinvio pregiudiziale, a seguito di un’ordinanza della Corte Costituzionale, in data 30 luglio 2020. 

Nello stesso messaggio, l’Inps ricorda che per il 2020, la prestazione può arrivare ad un massimo di 3.000 euro annui, per i nuclei familiari con un valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), fino a 25.000 euro, e di 2.500 euro, per i nuclei familiari con ISEE da 25.001 a 40.000 euro. Oltre tale soglia spetta un importo pari a 1.500 euro a prescindere dal valore ISEE e anche in assenza di ISEE.