Assegno Unico per le famiglie, congedo di paternità di dieci giorni, rifinanziamento del bonus bebè e aiuti per i figli disabili sono alcune delle principali novità contenute nella legge di Bilancio appena approvata (n. 178 del 30 dicembre), che ridisegnano la mappa dei benefici fin qui conosciuti a sostegno delle famiglie.
Di seguito una breve sintesi di alcuni tra i provvedimenti contenuti nella manovra.
Fondo Assegno Unico e Servizi alla famiglia
Nell’ambito della previsione della riforma fiscale, la legge di Bilancio ha istituito un Fondo, con una dotazione di finanziaria di 8.000 milioni di euro per il 2022 e di 7.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, di cui una quota non inferiore a 5.000 milioni di euro e non superiore a 6.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022 è destinata all’Assegno Universale e servizi alla famiglia. Inoltre, per il 2021, anche le risorse destinate alle altre misure a sostegno della famiglia, previste dal comma 339, art.1 della legge n. 160/2019, sono state aumentate di 3.012,1 milioni di euro. Stanziamenti che serviranno a riordinare e sistematizzare complessivamente la generalità delle politiche di sostegno alle famiglie con figli (Commi 2 e 7).
Rientro al lavoro delle madri lavoratrici
Al fine di sostenere il rientro al lavoro delle lavoratrici madri e di favorire la conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, per il 2021, il Fondo per le politiche della famiglia (art. 19, comma 1, D.L. n. 223/2006) aumenta di 50 milioni di euro, da destinare al sostegno e alla valorizzazione delle misure organizzative adottate dalle imprese per favorire il rientro al lavoro delle lavoratrici madri dopo il parto (Commi 23 e 24).
Bonus bebè
Viene riconosciuto l’assegno di natalità (cosiddetto bonus bebè) anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021. La misura è stata rifinanziata con 340 milioni di euro per il 2021 e 400 milioni di euro per il 2022 (Comma 362).
Congedo di paternità
Il congedo obbligatorio del padre aumenta a 10 giorni per i figli nati o adottati nel 2021. Mantenuta anche la possibilità di astenersi per un ulteriore giorno in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima. Inoltre, viene esteso il congedo di paternità obbligatorio e facoltativo ai casi di morte perinatale (Commi 25, 363 e 364).
Bonus per madri sole con figli disabili
La legge di Bilancio, con i commi 365 e 366, riconosce un contributo mensile nella misura massima di 500 euro netti (per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023) alle madri disoccupate o monoreddito di nuclei familiari monoparentali, con figli disabili a carico, la cui invalidità sia riconosciuta in misura non inferiore al 60%. A tale fine, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, che costituisce limite massimo di spesa. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in oggetto saranno individuati i destinatari e le modalità di presentazione delle domande e di erogazione del bonus anche al fine del rispetto del limite di spesa.
Indennità onnicomprensiva per i lavoratori della pesca marittima
Con i commi 282 e 283, per il 2021, è prevista una indennità onnicomprensiva, pari a trenta euro giornalieri, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca (L. n. 250/58), in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio. La medesima indennità è anche prevista in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio. A copertura dei costi finanziari per entrambe le indennità, sono stati stanziati per il 2021, rispettivamente 12 milioni di euro e 7 milioni di euro.
Trattamento di sostegno al reddito per i lavoratori marittimi
Ai lavoratori marittimi (art. 115 del codice della navigazione), imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e alla pesca in acque interne e lagunari, compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca (legge n. 250/58), nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, e ai pescatori autonomi non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata, che sospendono o riducono l’attività lavorativa o che hanno subìto una riduzione del reddito per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso un trattamento di sostegno al reddito, per la durata massima di novanta giorni, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 (Commi da 315 a 319).
Per gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave da loro gestita, per i soci lavoratori autonomi di cooperative della piccola pesca e per i pescatori autonomi la riduzione del reddito del primo semestre 2021 deve risultare almeno pari al 33 per cento rispetto al reddito del primo semestre 2019 (il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività).
I lavoratori subordinati devono presentare la domanda all’Inps entro il termine di decadenza della fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa; mentre i lavoratori autonomi, entro il 30 settembre 2021.
Il trattamento non concorre alla formazione del reddito ed è riconosciuto, per i lavoratori subordinati, nella misura pari agli importi massimi mensili del trattamento di integrazione salariale e, per i lavoratori autonomi, nella misura di 40 euro netti al giorno.
Il trattamento non dà luogo all’accredito della contribuzione figurativa né al pagamento dell’assegno per il nucleo familiare ed è concesso nel limite massimo di spesa di 31,1 milioni di euro per il 2021. All’Inps, a cui spetta il compito di monitoraggio delle domande, garantirà il pagamento della prestazione fino al raggiungimento del tetto delle risorse stanziate.
Assegno di ricollocazione
La legge di Bilancio, al comma 325, ha previsto che, per il 2021, l’assegno di ricollocazione (art. 23 D.lgs n. 150/2015), distribuito dal centro per l’impiego, è riconosciuto anche a coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni: collocazione in cassa integrazione guadagni (art. 24-D.lgs, n. 148/2015); sospensione del rapporto di lavoro e collocazione in cassa integrazione guadagni per cessazione dell’attività (art. 44 del D.L. n. 109/18, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130); percezione della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego e dell’indennità mensile di disoccupazione da oltre quattro mesi. Sono escluse dall’assegno le persone che, beneficiando degli ammortizzatori sociali, sono in grado di raggiungere i requisiti necessari per l’accesso alla pensione al termine della loro fruizione.
A decorrere dal 1° gennaio 2021, al fine di semplificare le procedure, ai beneficiari di Pensione di cittadinanza che risultino titolari di altra prestazione pensionistica erogata dall’INPS, il beneficio è erogato insieme con la prestazione pensionistica per la quota parte spettante (Commi 337 e 371).
Viene, inoltre, autorizzato l’incremento di spesa per il Reddito e la Pensione di Cittadinanza di:
· 196,3 milioni di euro per il 2021;
· 473,7 milioni di euro per il 2022;
· 474,1 milioni di euro per il 2023;
· 474,6 milioni di euro per il 2024;
· 475,5 milioni di euro per il 2025;
· 476,2 milioni di euro per il 2026;
· 476,7 milioni di euro per il 2027;
477,5 milioni di euro per il 2028;
· 477,3 milioni di euro annui a decorrere dal 2029.
Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa - ISCRO
Ai commi da 386 a 400 è prevista l’istituzione in via sperimentale per il triennio 2021-2023 l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), per i soggetti iscritti alla Gestione separata, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo (comma 1 dell’articolo 53 del T.U.I.R. n. 917/86), a fronte dei seguenti requisiti:
· a)non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
· b) non essere beneficiari di reddito di cittadinanza;
· c) avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 50 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda;
· d) aver dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 8.145 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all’anno precedente;
· e) essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
· f) essere titolari di partita IVA attiva da almeno quattro anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso.
I requisiti, di cui alle lettere a) e b), devono essere mantenuti anche durante la percezione dell’indennità; inoltre, se si chiude la partita IVA nel periodo in cui si percepisce l’indennità, il pagamento della prestazione viene interrotta, con il recupero anche delle mensilità eventualmente già percepite dopo la data in cui è cessata l’attività.
L’indennità, pari al 25 per cento, su base semestrale, dell’ultimo reddito certificato dall’Agenzia delle entrate, spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda ed è erogata per sei mensilità e non comporta accredito di contribuzione figurativa.
L’importo dell’indennità non può in ogni caso superare il limite di 800 euro mensili e non può essere inferiore a 250 euro al mese.
La prestazione può essere richiesta una sola volta nel triennio e deve essere presentata all’Inps in via telematica entro il 31 ottobre di ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Nella domanda il richiedente deve autocertificare i redditi prodotti negli anni di interesse. A sua volta, l’Inps comunica all’Agenzia delle Entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato richiesta per la verifica dei requisiti.
L’indennità non concorre alla formazione del reddito. L’ISCRO è riconosciuta nel limite di spesa di 70,4 milioni per il 2021, di 35,1 milioni di euro per il 2022, di 19,3 milioni di euro per il 2023 e di 3,9 milioni di euro per il 2024.
Infine, anche in questo caso, l’Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e qualora emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al tetto di risorse stanziate, non sono adottati altri provvedimenti di concessione dell’indennità.