L’Inps, con la circolare n. 2 del 12 gennaio 2021, fornisce le istruzioni per la fruizione del congedo straordinario, in favore dei lavoratori dipendenti, con figli minori, studenti delle seconde e terze classi delle scuole secondarie di primo grado, situate nelle cosiddette zone rosse. Nel caso di figli disabili gravi, il congedo è esteso agli alunni che frequentano scuole di ogni ordine e grado o strutture assistenziali, situate su tutto il territorio nazionale, a prescindere dalla colorazione di gravità in cui si colloca la regione.
Tra i destinatari rientrano anche i lavoratori dipendenti, genitori affidatari di figli, alunni di scuole per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza. Diversamente, sono esclusi dal beneficio i genitori lavoratori autonomi e gli iscritti alla Gestione separata.
Il congedo può essere fruito da entrambi i genitori, ma non negli stessi giorni, per i periodi di sospensione dell’attività didattica in presenza ricompresi all’interno del periodo e nelle zone individuate nella Ordinanza del Ministro della Salute, per i periodi non antecedenti al 9 novembre 2020.
Il congedo può essere fruito nei soli casi in cui i genitori non possano svolgere l’attività professionale in modalità agile.
L’Istituto precisa che per la fruizione del congedo non è necessaria la convivenza del genitore con il figlio per cui lo si chiede, a differenza del “congedo per sospensione dell’attività didattica del figlio convivente minore di anni 14”, di cui all’articolo 21-bis del D.L. n. 104/2020, per la cui fruizione, invece, tale requisito risultava necessario.
Durata del congedo
Il congedo può essere fruito per tutto il periodo indicato nell’Ordinanza del Ministro della Salute con cui viene disposta l’applicazione delle misure di sospensione didattica.
Per i giorni di congedo fruiti dal genitore, è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto disposto dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 151/2001 (ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo). I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. L’Inps precisa che sono indennizzabili solamente le giornate lavorative ricadenti all’interno del periodo di congedo richiesto.
L’Inps, inoltre, sottolinea in quali casi non è possibile fruire del congedo straordinario, secondo quanto previsto dal D.L. n.137/2020:
ü negli stessi giorni in cui l’altro genitore stia svolgendo attività di lavoro in modalità agile concesso per esigenze legate allo stesso figlio;
ü negli stessi giorni in cui l’altro genitore stia fruendo del medesimo congedo, sia per lo stesso figlio sia per un altro figlio (senza disabilità grave) avuto con lo stesso genitore.
L’Istituto comunica anche che la domanda di congedo, le cui modalità saranno precisate in una apposita circolare, potrà riguardare anche periodi di astensione antecedenti alla data di presentazione della richiesta, purché non precedenti il 9 novembre 2020.
Dal punto di vista finanziario, il congedo è riconosciuto nel limite di spesa di 52,1 milioni di euro per il 2020 e di 31,4 milioni di euro per il 2021. All’Inps spetta il compito di monitorare l’andamento delle domande, che saranno accolte fino al raggiungimento del tetto normativamente fissato.