In merito all'applicazione delle norme che regolano il blocco dei licenziamenti, valido fino al 31 marzo, e l'accesso all'indennità di disoccupazione, l’INPS, con il messaggio n. 689 del 17 febbraio 2021, chiarisce che ai fini della validità dell’accordo collettivo aziendale per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro non è necessario che l’accordo sindacale sia sottoscritto da tutte le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, bensì anche solo da una sola di esse, insieme all'adesione del lavoratore, il quale, per espressa previsione normativa, avrà l’accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI, qualora sussistano tutti gli altri requisiti previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.
Lo stesso Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che le disposizioni previste dall’articolo 14, comma 3, del D.L. n. 104/2020, hanno carattere generale e si applicano in tutti i casi di sottoscrizione degli accordi stipulati che riguardano o meno aziende che possono accedere ancora ai trattamenti di integrazione salariale riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19. L'accesso alla NASpI per i lavoratori che aderiscono agli accordi è ammessa fino al termine della vigenza delle disposizioni che impongono il divieto dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo (mess. Inps n. 4464 e Circ. Inca n. 366/2020).
Il chiarimento si è reso necessario poiché alcune strutture territoriali dell'Istituto di Previdenza Pubblico hanno respinto le domande di indennità NASpI laddove l’accordo collettivo aziendale sottostante alla risoluzione consensuale reca la firma di una sola e non di tutte le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.