L’Inps, con il messaggio 734 del 19 febbraio 2021, fornisce le indicazioni utili per il riesame delle domande respinte di indennità onnicomprensiva (1.000 euro) Covid, prevista dal Decreto Ristori e convertita in L. 176/2020.
Il termine non perentorio previsto per proporre l’istanza di riesame è di 20 giorni a partire dal 19 febbraio 2021, oppure dalla data di comunicazione Inps della reiezione, se successiva ai 20 giorni indicati. Trascorsi tali termini, qualora l’interessato non abbia prodotto la documentazione richiesta, la domanda è considerata respinta.
Ricordiamo che il sussidio è destinato a: lavoratori intermittenti, autonomi occasionali, incaricati alle vendite a domicilio, lavoratori dello spettacolo, a tempo determinato, stagionali e in somministrazione del turismo e degli stabilimenti termali e quelli dipendenti stagionali di settori diversi del turismo e degli stabilimenti termali.
Sul sito dell’Inps, il cittadino, con le proprie credenziali, può consultare l’esito della propria domanda e le motivazioni con cui è stata rigettata, alla sezione denominata “Covid-19: tutti i servizi”, “Indennità 600/1000 euro”, alla voce “Esiti”.
Nello stesso messaggio, l’Inps, inoltre, chiarisce che: per i lavoratori stagionali, somministrati e a tempo determinato del turismo e degli stabilimenti termali, il requisito dell’assenza di titolarità di un rapporto di lavoro dipendente in essere deve essere verificato al 30 ottobre 2020, anziché al 29 ottobre 2020 (1° dicembre per l’indennità del D.L. n. 137/2020). Stessa scadenza è prevista per i lavoratori autonomi occasionali con contratto autonomo.
Per quanto riguarda il riesame delle domande dei lavoratori dello spettacolo, l'Istituto previdenziale pubblico chiarisce che:
- Per le domande di indennità previste dai decreti-legge n. 18/2020, n. 34/2020 e n. 104/2020, a seguito della precisazione fornita dall’articolo 15-bis del decreto-legge n. 137/2020, il requisito dell’assenza di rapporto di lavoro si riferisce esclusivamente ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato, diversi dal contratto intermittente (come previsto dal decreto legislativo n. 81/2015), senza corresponsione dell’indennità di disponibilità. Tutte le altre tipologie lavorative sono compatibili con l’indennità;
- Per le domande previste dal decreto-legge n. 34/2020 e dal decreto-legge n. 104/2020, la non titolarità di un rapporto di lavoro dipendente, come sopra specificata, a differenza di quanto indicato nella circolare di Inps n. 125/2020, a seguito di successive precisazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, già trasmesse alle Strutture territoriali, viene verificata al 19 maggio 2020, in linea con quanto previsto dal comma 11 dell’articolo 84 del decreto-legge n. 34/2020.