Le persone riconosciute invalidi civili o in situazione di handicap grave, considerate rivedibili, per le quali l'Inps non ha concluso l'iter di accertamento sanitario, non incorreranno in decadenza, sospensione o interruzione di tutte le provvidenze economiche e delle agevolazioni lavorative (permessi-congedi), già in godimento, ma chi ne fa richiesta per la prima volta, potrebbe correre il rischio di dover restituire quanto fruito se l'esito della revisione non dovesse confermare lo stato di disabilità grave.
Una interpretazione, fornita dall'Inps, con il messaggio n. 93 del 13 gennaio 2021, che, secondo l'Inca Cgil, "è restrittiva della norma, assai discutibile e fonte di discriminazione"; decisione che scaturisce dalla scelta di distinguere i soggetti già autorizzati, per i quali l'Inps riconosce il diritto alle prestazioni, fra la data di scadenza del verbale e quella di completamento dell'iter di revisione, a prescindere dall'esito finale, e la seconda che riguarda coloro che ne fanno domanda per la prima volta, per i quali l’Istituto ritiene non vi siano diritti già acquisiti.
Nel messaggio, infatti, l'Istituto avverte che le domande per il riconoscimento dei benefici, presentate dopo la data di scadenza del verbale, saranno comunque accolte in via provvisoria, in attesa di completare l'iter di accertamento sanitario, ma le prestazioni saranno riconosciute solo se le conclusioni dovessero confermare lo stato di disabilità grave, mentre negli altri casi procederà al recupero del beneficio fruito.
Una scelta discutibile, spiega l'Inca Cgil, "poiché il diritto a godere di benefici di legge, anche se richiesti per la prima volta, scaturisce dalla connotazione dello stato di gravità dell’handicap, che rimane confermato fino al termine dell’iter di revisione, senza che l’Istituto possa procedere al recupero delle prestazioni fruite, in caso di mancata conferma della situazione di handicap grave".
Per il Patronato della Cgil, l'Istituto di Previdenza pubblico, in buona sostanza, non può penalizzare il lavoratore per la sua incapacità di organizzare in tempi rapidi e consoni le visite, che determinerebbero l’autorizzazione alla fruizione di tali benefici. L'auspicio è che l'Inps possa rivedere una tale interpretazione, senza dover ricorrere alle vie legali per il pieno riconoscimento dei diritti dei disabili".