Anche il lavoratore interinale, adibito a prestazioni di lavoro domestico, ha diritto all’indennità prevista per i lavoratori domestici dall’articolo 85 del decreto legge n. 34/2020.
Così si è espresso il Tribunale di Genova nella sentenza n. 97/2021, pubblicata il 12 febbraio scorso, accogliendo il ricorso di una lavoratrice, patrocinato dai legali di Inca Liguria, alla quale l’Inps aveva negato il sussidio di 500 euro per ciascun mese di aprile e maggio 2020, così come previsto dalla norma emergenziale, dovuta alla pandemia da Coronavirus, messa a punto dal governo durante il lockdown, per aiutare i lavoratori in difficoltà.
Il contenzioso nasce dal fatto che, secondo l’Inps, al momento della domanda amministrativa del sussidio economico, la donna, pur svolgendo mansioni domestiche, non risultava iscritta come tale, ma era alle dipendenze di un’agenzia di somministrazione (secondo quanto stabilito dal decreto legislativo n. 81/2015), cioè alle dipendenze di un soggetto diverso dall’utilizzatore della prestazione, quindi, non qualificabile come domestico.
Una interpretazione restrittiva, respinta dal tribunale, poiché, spiega la sentenza, l’articolo 85 del decreto 34/2020 riconosce il diritto sulla base della posizione contrattuale del lavoratore; pertanto, va applicata una decisione “estensiva” della norma che, ai fini del riconoscimento del sussidio, fa riferimento ai “lavoratori domestici” e ai loro “contratti di lavoro” in essere, alla data del 23 febbraio 2020.
A supporto di questo orientamento giurisprudenziale, il Tribunale richiama anche l’applicazione della direttiva europea 2008/104 sulla parità di trattamento con l’omologo dipendente non interinale, da cui scaturisce che anche nel caso esaminato, il sussidio “vada esteso al dipendente dell’agenzia di somministrazione, adibito a prestazioni di lavoro domestico, presso un soggetto che non svolga attività industriale o professionale”.
Peraltro, si legge nel verdetto, “la disciplina dell’emergenza pandemica annovera infatti plurimi esempi di interventi eccezionali per categorie di lavoratori, estesi anche agli omologhi con contratto in somministrazione: l’art. 19-bis d.l. 18/2020, sulla deroga per la proroga dei contratti a termine anche a scopo di somministrazione; l’articolo 84, quinto e sesto comma, d.l. 34/2020, sulle indennità per i lavoratori stagionali del settore turistico e terminale; l’articolo 93, sulle deroghe per il rinnovo di contratti a tempo determinato in essere al 23 febbraio 2020.
Da tutto ciò scaturisce la decisione di condannare l’Inps al pagamento dell’indennità prevista per legge, in favore della lavoratrice domestica e tutti gli altri, che versino nelle sue stesse condizioni sotto il profilo della regolamentazione retributiva e normativa.
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