Il messaggio Inps n. 1275 del 25 marzo 2021 fornisce le prime indicazioni sulle ulteriori misure di sostegno, contenute nel decreto legge n. 41 del 22 marzo 2021, per far fronte alle gravi difficoltà dovute al protrarsi dello stato di emergenza da Covid-19. Il provvedimento prevede specifiche indennità una tantum e onnicomprensive per alcune categorie di lavoratori e la semplificazione dei requisiti di accesso alla NASpi fino al 31 dicembre 2021.
In particolare, l’articolo 10, comma 1 del decreto 41 del 22 marzo 2021, ha previsto l’erogazione di una indennità una tantum di 2.400 euro per i soggetti che ne hanno già beneficiato perché rientranti già nelle categorie previste dal precedente provvedimento (decreto legge 137/2020, convertito in legge 176/2020).
Si tratta di:
· Lavoratori stagionali e in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto Sostegni), che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASpI, alla data di entrata in vigore del decreto.
· Lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
· Lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021;
· Lavoratori autonomi occasionali privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021, siano stati titolari di contratti autonomi occasionali (definiti dall’art. 2222 del codice civile) e non abbiano un contratto in essere il giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto. Gli stessi, per tali contratti, il 23 marzo 2021, devono essere già iscritti alla Gestione separata con accredito, nello stesso arco temporale, di almeno un contributo mensile;
· Lavoratori incaricati alle vendite a domicilio che nel 2019 abbiano avuto un reddito superiore a 5.000 euro derivante dalle medesime attività, che siano titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione separata al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto Sostegni) e che non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Tali lavoratori, alla data di presentazione della domanda, non devono essere titolari di contratto di lavoro subordinato (con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità) o titolari di pensione.
L’indennità onnicomprensiva di 2.400 euro è prevista anche per lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente di:
· titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
· titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel settore del turismo e degli stabilimenti termali di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
· assenza di titolarità al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto Sostegni), di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.
Il sussidio spetta anche ai lavoratori dello spettacolo, iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, con almeno trenta contributi giornalieri versati al medesimo Fondo, dal 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021, con un reddito, nel 2019, non superiore a 75.000 euro. Tali lavoratori non devono essere titolari di pensione, né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diverso dal contratto intermittente, senza corresponsione dell'indennità di disponibilità. L'indennità onnicomprensiva di 2.400 euro è riconosciuta anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021, con un reddito, nel 2019, non superiore a 35.000 euro.
Lo stesso decreto ha disposto l’erogazione dell’indennità onnicomprensiva di 2.400 euro anche ai lavoratori elencati, che abbiano già beneficiato delle indennità, i quali non devono presentare una nuova domanda per poter fruire dell’indennità una tantum, poiché l’Inps provvederà ad erogarla loro con le stesse modalità precedentemente indicate. Per quanti invece non ne abbiano precedentemente fruito, possono fare richiesta all’Inps entro il 30 aprile.
Per quanto riguarda la NASpI, il decreto Sostegni ha stabilito che dal 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore dello stesso) al 31 dicembre 2021, non è richiesto il requisito del possesso delle trenta giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.