L'Inps comunica l'attivazione della procedura telematica per la compilazione e l’invio delle domande di riconoscimento del Congedo covid.

A partire da oggi, 29 aprile 2021, è attiva la procedura telematica per la compilazione e l’invio on line delle domande di riconoscimento del Congedo covid, rivolto ai genitori, lavoratori dipendenti del settore privato, con figli affetti da COVID-19, in quarantena da contatto o con attività didattica in presenza sospesa o con centri diurni assistenziali chiusi. Lo comunica l'Inps nel messaggio n°1752 pubblicato oggi sul sito istituzionale, ricordando che il congedo può essere fruito alternativamente da uno dei due genitori solo qualora il richiedente non possa svolgere il lavoro in modalità agile; per i figli gravemente disabili non è richiesto il requisito di convivenza.  

Ricordiamo che la domanda della prestazione, prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 2021 n.30, deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:

  • tramite il portale web dell’Istituto nell’ambito dei servizi per presentare le domande di “Maternità e congedo parentale lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata”, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto (oppure diSPID, CIE, CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it. Si ricorda che a decorrere dal 1° ottobre 2020 l’Istituto non rilascia più nuovi PIN;
  • tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
  • tramite gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Il congedo è indennizzato per la cura dei figli conviventi minori di anni 14 per un periodo corrispondente, in tutto o in parte, alla durata dell’infezione da SARS Covid-19, della quarantena da contatto del figlio ovunque avvenuto, nonché alla durata del periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza.

La prestazione può essere utilizzata senza limiti di età dai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per i quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

Per i periodi di astensione dal lavoro fruiti è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione e i periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

L'Inps ricorda, infine, che il comma 4 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 30/2021 prevede la possibilità di convertire, a domanda, nel congedo gli eventuali periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale (artt. 32 e 33 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151) fruiti dal 1° gennaio 2021 e fino al 12 marzo 2021. Possono altresì essere convertiti, sempre a richiesta degli interessati, anche i periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale fruiti dall’entrata in vigore della norma (13 marzo 2021) e fino al 28 aprile 2021, giorno antecedente la data di rilascio della procedura di domanda telematica di cui al presente messaggio.

Per richiedere la conversione, il genitore lavoratore dipendente deve presentare domanda di “Congedo 2021 per genitori” avente a oggetto gli stessi periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale fruiti nei periodi sopra riportati, senza necessità di invio di formale comunicazione di annullamento.