Le indicazioni di Inps sulla valorizzazione dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, fruiti dai lavoratori agricoli a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
L’articolo 22 del decreto n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020 dispone che, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, i periodi di cassa integrazione in deroga fruiti, sono utili ai fini del calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola. L’Inps, con la circolare n. 69 del 23 aprile,, fornisce le indicazioni operative sulle modalità di liquidazione della prestazione per il 2020.
Poiché potrebbe verificarsi che lo stesso lavoratore, titolare di due o più rapporti di lavoro in settori diversi compreso quello agricolo, acceda alla cassa integrazione in deroga sia in virtù del lavoro agricolo che in relazione al lavoro svolto in un settore diverso, l’Inps chiarisce che, in questo caso, il lavoratore in virtù della prevalenza del lavoro agricolo accede alla prestazione di disoccupazione agricola per il 2020. Ai fini del calcolo dell’indennità saranno valorizzati solo i periodi di cassa integrazione richiesti da aziende agricole e fruiti per effetto della sospensione o della riduzione di orario del rapporto di lavoro agricolo.
Operai agricoli a tempo determinato
Per quanto riguarda gli operai agricoli a tempo determinato, ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola riferite al 2020, i trattamenti di integrazione salariale in deroga fruiti in conseguenza dell’emergenza epidemiologica saranno utili limitatamente ai periodi entro il 31 dicembre 2020.
Operai agricoli a tempo indeterminato
Con riferimento agli operai a tempo indeterminato, acquisito il conforme parere ministeriale, l’Inps chiarisce che al fine di assicurare tutele omogenee alle diverse categorie di lavoratori del settore agricolo, la disciplina per il calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola 2020 si applica anche agli operai agricoli a tempo indeterminato che hanno fruito sia della CISOA con le causali istituite in relazione all’emergenza epidemiologica, sia della cassa integrazione in deroga. Anche in questo caso, i trattamenti di integrazione salariale saranno valorizzati, ai fini del calcolo della disoccupazione agricola di competenza del 2020, limitatamente ai periodi fruiti entro il 31 dicembre 2020.
Operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti da cooperative agricole e loro consorzi di cui alla legge 15 giugno 1984, n. 240
Anche per questi lavoratori che nel 2020 hanno fruito della cassa integrazione ordinaria concessa con le causali COVID-19, si applica la disciplina in materia di calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola per il 2020 (art. 22 del D.L n. 18/ 2020). In presenza di altri rapporti di lavoro in settori diversi, ai fini del calcolo della prestazione di disoccupazione agricola, saranno valorizzati esclusivamente i trattamenti emergenziali di cassa integrazione ordinaria fruiti in qualità di operai a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative e loro consorzi, salvo che gli stessi lavoratori non abbiano beneficiato anche di trattamenti di integrazione salariale in deroga o di CISOA in virtù di altri rapporti di lavoro agricolo.
Requisito contributivo per l’accesso all’indennità di disoccupazione agricola
Nella circolare, l’Inps fornisce un importante chiarimento sul perfezionamento del requisito contributivo delle 102 giornate di lavoro nel biennio costituito dall’anno di riferimento dell’indennità e dall’anno precedente informando che i periodi di cassa integrazione in deroga fruiti nel 2020 dagli operai agricoli a tempo determinato saranno equiparati a lavoro anche ai fini della sussistenza del requisito contributivo richiesto per l’accesso all’indennità di disoccupazione agricola di competenza dell’anno 2020. Un chiarimento che eviterebbe l’esclusione di quei lavoratori agricoli che, a causa dell’emergenza sanitaria, hanno svolto nel 2020 poche giornate di lavoro effettivo e non riescono a raggiungere le 102 giornate richieste dalla normativa, neppure sommando i periodi di lavoro del 2019.
Allo stesso fine, agli operai agricoli a tempo indeterminato saranno equiparate a lavoro le giornate di cassa integrazione in deroga riferite al 2020 e i periodi di CISOA fruiti nel medesimo anno in conseguenza dell’emergenza, nonché i periodi di CIGO con riferimento agli operai agricoli a tempo indeterminato di cui alla legge 240/1984.
L’indennità di disoccupazione agricola è erogata per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell’anno di competenza della prestazione entro il limite delle 365 giornate (366 in relazione agli anni bisestili, quali il 2020) del parametro annuo di riferimento, dal quale sono detratti i periodi di lavoro agricolo e non agricolo dipendente e autonomo, le giornate indennizzate ad altro titolo (malattia, maternità o infortunio, cassa integrazione) e quelle non indennizzabili (espatrio definitivo).
L’indennità di disoccupazione agricola può essere erogata solo in relazione alle giornate dell’anno non coperte da alcun tipo di contribuzione. L’incremento delle giornate di lavoro ottenuto sommando i periodi di integrazione salariale a quelli di lavoro effettivo, determina un beneficio in termini di giornate indennizzabili per disoccupazione agricola solo per i lavoratori in relazione ai quali la predetta somma non superi per il 2020 il limite delle 183 giornate.
Retribuzione di riferimento
Per gli operai agricoli a tempo determinato e figure equiparate l’importo erogato a titolo di disoccupazione agricola è pari al 40% della retribuzione (art. 1 del D.L. n. 338/89, conv. in legge n. 389/89). A titolo di contributo di solidarietà dall’importo così calcolato viene detratto il 9% dell’indennità giornaliera per ogni giornata di disoccupazione erogata, fino a un massimo di 150 giorni. Agli operai agricoli a tempo indeterminato l’indennità spetta in misura pari al 30% della retribuzione effettiva (Non si applica trattenuta a titolo di contributo di solidarietà).
Per il calcolo dell’indennità spettante in relazione ai periodi di fruizione del trattamento di integrazione salariale, l’Inps utilizzerà come retribuzione di riferimento l’importo giornaliero percepito per il trattamento stesso. L’importo dell’indennità di disoccupazione agricola spettante per il 2020 sarà pari al 40% per gli Operai a tempo determinato (OTD) e al 30% per gli operai a tempo indeterminato (OTI) della retribuzione di riferimento, costituita dalla media ponderata tra la retribuzione riferita ai giorni di lavoro effettivo e quella percepita in relazione ai periodi di trattamento di integrazione salariale fruiti.
Ampliamento del periodo di franchigia per i soggiorni in Paesi extracomunitari non convenzionati
Per venire incontro alle difficoltà dei lavoratori agricoli, provenienti da paesi extracomunitari non convenzionati che, a causa della pandemia, non sono potuti rientrare nel nostro paese nei limiti dei 90 giorni indennizzabili, si è deciso che, con esclusivo riferimento alle domande definite nell’anno 2021 per gli eventi di disoccupazione 2020, il periodo indennizzabile sarà allungato fino a 180 giorni.
Pertanto, ai fini della liquidazione delle prestazioni di disoccupazione agricola del 2020, saranno indennizzabili i periodi di soggiorno per turismo in Paese extracomunitario non convenzionato, collocati nel 2020, di durata pari o inferiore a 180 giorni.