L’Inps, con il messaggio n°1764 del 30 aprile scorso, fornisce alcuni chiarimenti in merito al riconoscimento dell'indennità onnicomprensiva in favore dei lavoratori dello spettacolo, che non abbiano già fruito delle indennità previste dal decreto Ristori.
In particolare, l'Istituto, in aggiunta alle istruzioni contenute nella circolare n. 65/2021, precisa che i limiti di reddito di 75.000 euro e di 35.000 euro, indicati come soglia massima da non superare per l'accesso alla prestazione, si riferiscono al solo reddito prodotto nel 2019. Analogamente, l'Inps specifica altresì che l’incompatibilità con il Reddito di emergenza è da intendersi con il solo Rem 2021.
Ricordiamo che l’indennità di 2.400 euro è rivolta ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che possono fare valere almeno trenta contributi giornalieri versati al medesimo Fondo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 23 marzo 2021, di entrata in vigore del decreto-legge n. 41 del 2021, da cui deriva un reddito non superiore a 75.000 euro, che non siano titolari alla predetta data del 23 marzo 2021 di trattamento pensionistico diretto, né titolari, alla data del 24 marzo 2021, di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente, disciplinato dal decreto legislativo n. 81 del 2015, senza corresponsione dell’indennità di disponibilità.
Il sussidio è altresì riconosciuto ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che possono fare valere almeno sette contributi giornalieri versati al predetto Fondo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 23 marzo 2021, di entrata in vigore del decreto-legge n. 41 del 2021, da cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.