Nei casi di contagio, il personale scolastico è inserito a pieno titolo tra le categorie, per le quali vale il principio della presunzione semplice di origine professionale. E’ uno dei principali chiarimenti contenuti nella nota Inail (n. 3159 del 17 marzo 2021), che dipanano alcuni dubbi interpretativi posti dalla Direzione Generale del personale scolastico e dell’Ufficio Scolastico della Lombardia. Secondo l’Inca Cgil, la precisazione rappresenta senz’altro una garanzia in quanto esonera il lavoratore dalla prova dell’avvenuto contagio in ambito lavorativo.
Un altro punto chiarificatore riguarda l’obbligo giuridico del dirigente scolastico/datore di lavoro di presentare denuncia/comunicazione telematica di infortunio da covid, entro due giorni da quello in cui ha avuto notizia dell’infezione, che scatta esclusivamente nei seguenti due casi:
- quando al dirigente scolastico viene presentata, dal lavoratore risultato positivo al Covid, la prescritta certificazione medica di infortunio rilasciata dal medico che ha prestato la prima assistenza al lavoratore;
- quando l’INAIL chiede al dirigente scolastico di presentare la denuncia di infortunio, dopo aver ricevuto direttamente dal lavoratore, dal patronato o dall’Inps la segnalazione del contagio avvenuto in occasione di lavoro.
Al di fuori di questi due casi non è ravvisabile alcun obbligo di denuncia/comunicazione in capo ai dirigenti scolastici e dunque non incorreranno nella sanzione amministrativa, prevista dall’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
Secondo l’Inca, questo secondo punto è essenziale per comprendere la reale tutela operata dagli Istituti di Patronato nella segnalazione dell’infezione da Covid come infortunio sul lavoro. Una pratica che l’Inca Cgil ha da subito adottato fin dall’inizio dell’emergenza pandemica, quando molti lavoratori, non a conoscenza della tutela per loro predisposta dall’ordinamento, presentavano certificati di malattia comune, ai quali solo dopo l’intervento del Patronato della Cgil è stato riconosciuto il contagio come infortunio. Ma c’è ancora molto da fare, dicono all'Inca. “Nonostante le numerose campagne di informazione di tante categorie della Cgil - riferiscono in una nota congiunta Inca e Flc Cgil -, che hanno sicuramente sensibilizzato una buona parte dei lavoratori, purtroppo, ancor oggi è ancora carente tra il personale della scuola la conoscenza delle corrette procedure da seguire per la tutela dei contagiati da Covid”.
Un altro chiarimento importante fornito dall’Inail riguarda la copertura assicurativa per studenti e insegnanti degli infortuni accaduti durante la didattica a distanza (DAD) o la didattica digitale integrata (DDI) per la parte non in presenza. A questo proposito, l’Inail precisa che il collegamento internet e tramite apposite piattaforme comporta l’utilizzazione diretta di dispositivi elettronici e elettrici, che costituiscono di per sé fonti di esposizione a rischio, esattamente come avviene per le attività di alfabetizzazione informatica e di apprendimento di lingue straniere attuate con l’ausilio di macchine elettriche, già coperte dall’assicurazione Inail. La copertura assicurativa non può che comprendere anche eventuali lezioni di scienze motorie e sportive erogate in DAD (si pensi alle zone rosse per la pandemia in corso).
Ne consegue che gli studenti che s’infortunino a casa durante la DAD possono ricorrere alla tutela Inail, al pari degli insegnanti, in quanto questo tipo di didattica è assimilabile alle esercitazioni tecnico-scientifiche svolte in presenza, già coperte da assicurazione obbligatoria come prevede il Testo Unico n. 1124/65 sulla sicurezza.