L'Inps fornisce alcune precisazioni sul riscatto agevolato del titolo di studio della laurea e la pace contributiva.
Con il messaggio n° 1921 del 13 maggio scorso, l'Inps precisa che per la domanda di riscatto di periodi non coperti da contribuzione, salvo proroga, c'è tempo fino al 31 dicembre 2021, trattandosi di una misura sperimentale, cosiddetta "pace contributiva", valida solo per il triennio 2019-2021, introdotta dall'articolo 20 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Non ci sono scadenze, invece, per chi volesse esercitare la facoltà di riscatto dei corsi universitari di studi con le modalità cosiddette “agevolate”, previste dal D.lgs n. 184/1997, che è attivabile, al perfezionamento delle condizioni prescritte, anche negli anni successivi.
Tali precisazioni, spiega l'Inps nel messaggio, si sono rese necessarie a seguito di quesiti pervenuti all'Istituto che chiarisce: le disposizioni contenute nei commi da 1 a 5 dell'articolo 20 del D.L. n. 4/2019 riguardano esclusivamente la nuova tipologia di riscatto di periodi non coperti da contribuzione e non si estendono alle altre tipologie di riscatto previste dalla normativa vigente.
La pace contributiva permette al contribuente di recuperare ammanchi contributivi tra diversi lavori e interessa i lavoratori che hanno cominciato a versare contributi a partire dal 31 dicembre 1995, iscritti all’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, alle gestioni speciali degli autonomi, alla gestione separata dell’Inps oppure alle gestioni sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità. Non può essere richiesta da chi è già titolare di pensione diretta.