Rivalutato l'indennizzo per danno biologico, conseguente ad un infortunio o malattia professionale, con decorrenza dal 1° luglio 2020: la rivalutazione è dello 0,5 per cento. Lo stabilisce il decreto ministeriale n.60 del 25 marzo 2021 applicando la norma del 2016 che prevede l'adeguamento annuale degli importi calcolati in base alla variazione dei prezzi al consumo registrata dall'ISTAT. Prima del 2016 gli importi dell’indennizzo non sono stati oggetto ad alcuna rivalutazione ma hanno beneficiato soltanto di due aumenti straordinari (2008 – 2014).
Per quanto riguarda le rendite maturate dal 1° luglio 2020, l'incremento si applica agli importi relativi alla quota di danno biologico in aggiunta all'incremento relativo alla precedente rivalutazione dell'anno 2019. I nuovi importi, sottolinea l’Inail nella circolare, saranno corrisposti con il rateo di rendita del mese di luglio 2021. Come negli anni precedenti, per il pagamento non è necessaria alcuna domanda da parte degli interessati e sarà effettuato dall'INAIL contemporaneamente alla comunicazione della avvenuta rivalutazione.
In merito agli indennizzi in capitale, l’incremento dovuto a titolo di rivalutazione, si applica agli importi erogati a seguito di provvedimenti emanati a decorrere dal 1° luglio 2020, con riferimento alla tabella del danno biologico vigente alla data dell’evento.
Con l'occasione, l'Inca Cgil, inoltre, ricorda che con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (42/2019) è stata approvata la nuova Tabella di indennizzo del danno biologico in capitale e si applica per gli infortuni verificatisi e le malattie professionali denunciate dal 1° gennaio 2019. In particolare la nuova tabella degli indennizzi ha aumentato il loro valore del 40 % rispetto alle tabelle previgenti, che risalivano al 2000. Gli importi dei nuovi indennizzi in capitale sono comprensivi delle due rivalutazioni straordinarie del danno biologico intervenute a decorrere dal 2008 nella misura dell’8,68% e, dal 2014, nella misura del 7,57%. Inoltre, nella nuova tabella di indennizzo in capitale sono eliminate le differenze di calcolo basato sul genere e sono equiparate le prestazioni che spettano a uomini e donne.
Questo comporta che:
- in caso di accertamenti provvisori dei postumi effettuati su eventi con data dal 1° gennaio 2019, con o senza l’erogazione dell’acconto dell’indennizzo del danno biologico in capitale, per i quali segue l’accertamento definitivo di conferma o aumento del grado, si utilizzano gli importi dei valori capitali previsti nella nuova Tabella.
- gli accertamenti provvisori effettuati su eventi antecedenti il 1° gennaio 2019, con o senza l’erogazione dell’acconto dell’indennizzo del danno biologico in capitale, per i quali segue l’accertamento definitivo di conferma o aumento del grado effettuato a far data dal 1° gennaio 2019, si utilizzano gli importi dei valori capitali previsti nelle Tabelle previgenti.
Nei casi di revisione/aggravamento, la rivalutazione, si legge nella circolare INAIL 14/2021, si riferisce solo ai ratei di rendita maturati e agli indennizzi in capitale liquidati dal 1° luglio 2020.