L’Inps, nel messaggio n. 2406 del 24 giugno 2021, comunica che le domande di riconoscimento delle ulteriori 4 mensilità del Reddito di emergenza (Rem) potranno essere presentate dal 1° luglio 2021 al 31 luglio 2021. Il sussidio è previsto dall'art. 36 del decreto legge n. 73/2021 (decreto Sostegni bis) per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre. Contrariamente a quanto previsto dal precedente analogo provvedimento (articolo 12, comma 2, D.L. n. 41/2021), dal diritto sono esclusi coloro che hanno terminato, tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021, di percepire i trattamenti NASpI e DIS-COLL. Al momento della domanda, il richiedente dovrà essere in possesso di una DSU valida.
Per avere diritto alla prestazione, i nuclei familiari devono essere in possesso, congiuntamente, dei requisiti di residenza in Italia (in capo al solo richiedente) ed economici, individuati sulla base della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente valida al momento della presentazione della domanda di Rem; un valore del patrimonio mobiliare familiare (verificato al 31 dicembre 2020) inferiore a 10.000 euro, elevato di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo e fino a un massimo di 20.000 euro. La soglia e il massimale sono incrementati di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini ISEE; un valore ISEE, attestato dalla DSU valida al momento della presentazione della domanda, inferiore a 15.000 euro.
Le ulteriori quote di Rem non sono compatibili se nel nucleo familiare sono presenti:
- componenti che hanno percepito una delle indennità Covid-19 previste dall’art.10 del D.L. n. 41/2021 o percepiscono l’indennità per i collaboratori sportivi e l’indennità per i lavoratori del settore agricolo e della pesca (artt. 44 e 69 D.L. n. 73/2021);
- componenti che, al momento della domanda, siano titolari di pensione diretta o indiretta (a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità) e di tutti i trattamenti pensionistici assistenziali (l’assegno sociale). Sono invece compatibili con il Rem i trattamenti assistenziali non pensionistici (ad. es. indennità di accompagnamento, assegno di invalidità civile e assegno ordinario di invalidità);
- uno o più membri titolari, al momento della presentazione della domanda, di rapporti di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda complessiva sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo;
Tali sussidi sono altresì incompatibili se si percepisce, al momento della domanda, del Reddito e della Pensione di Cittadinanza (D.L. n. 4/2019). Inoltre, il messaggio dell’Inps precisa che il Rem è incompatibile anche con le indennità di cui all’articolo 42 del decreto-legge n. 73/2021.
L'Istituto, infine, precisa che le incompatibilità vengono verificate in fase istruttoria con riferimento alla data di presentazione della domanda di Rem.