Per il riconoscimento della pensione di inabilità civile, il requisito anagrafico va verificato secondo le norme vigenti al momento della domanda. Con questa motivazione la Corte d’Appello di Milano ha accolto il ricorso patrocinato dai legali di Inca in favore di una persona riconosciuta invalida al 100 per cento. L’Inps aveva rigettato la richiesta di pensione sostenendo che già prima dell’istanza l’interessata aveva raggiunto la previgente età di 66 anni e 7 mesi prevista per la concessione dell’assegno sociale, sostitutivo della prestazione richiesta.

La pretesa dell’Inps, riportata in sentenza, accolta in primo grado, ma ribaltata in Appello, partiva dall’assunto di dover applicare il criterio del requisito previgente se l’età è stata o sarà raggiunta prima dell’ingresso del nuovo requisito anagrafico e affermando che i richiedenti il riconoscimento dell’invalidità civile nel 2019, che hanno compiuto entro il 2018 i 66 anni e 7 mesi, sono riconosciuti, laddove ne ricorrano i requisiti sanitari, “ultrasessantacinquenni”, qualifica che preclude la possibilità di accesso alla pensione o assegno degli invalidi civili.

Opposto l’orientamento della Corte d’Appello che, richiamando le norme succedutesi nel tempo, con le quali sono stati innalzati i requisiti anagrafici, ha ritenuto fondato il ricorso della donna che al momento della domanda di inabilità non aveva compiuto 67 anni.

La normativa previdenziale stabilisce che il raggiungimento dell’età prevista per la trasformazione da invalidità civile ad assegno sociale avviene al compimento del requisito anagrafico previsto per tale prestazione quindi non è giustificata l’interpretazione dell’Inps che di fatto opera: “una sorta di anticipazione degli effetti del compimento del sessantasettesimo anno ai fini del riconoscimento dell’assegno sociale”.

La sentenza ha quindi riconosciuto il diritto della donna a percepire la pensione di inabilità a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, con condanna dell’Inps al pagamento dei conseguenti ratei, con gli interessi dalle singole scadenze al saldo effettivo.        

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