Per gli immigrati regolari una buona notizia: dopo l'ordinanza del Tribunale di Milano del 9 novembre 2020, anche la Corte d'Appello del capoluogo lombardo si è pronunciata contro il ricorso dell'Inps, obbligando l'Istituto ad interrompere la condotta "discriminatoria" ai danni dei cittadini stranieri regolari, ai quali l'Istituto ha impedito l'accesso al bonus asili nido, solo perché sprovvisti del permesso di soggiorno di lungo periodo. La sentenza, pubblicata il 15 giugno scorso, ha indotto l'Inps a diffondere un nuovo messaggio, n. 2663 del 21 luglio, con il quale comunica che le domande di bonus asili nido degli immigrati, titolari di qualsiasi tipo di permesso regolare, inoltrate entro il 2020, saranno accolte o riesaminate su richiesta, nel caso in cui siano state respinte.
Una lunga controversia, durata anni e anni, che ha visto il Patronato della Cgil protagonista in numerose cause, dalle quali spesso e volentieri l'Istituto previdenziale pubblico ne è uscito soccombente, per ribadire il diritto delle persone immigrati regolarmente presenti in Italia, a prescindere dalla tipologia di permesso posseduto, ad avere accesso alle prestazioni di welfare nel rispetto del principio di uguaglianza e di pari opportunità, come del resto prevede il diritto comunitario.
Recita la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2011/98/UE del 13 dicembre 2011, relativamente ai settori della sicurezza sociale, di cui al regolamento (CE) n. 883/2004, richiamata nel stesso messaggio di Inps: “Tutti i cittadini di paesi terzi che soggiornano e lavorano regolarmente degli Stati membri dovrebbero beneficiare quanto meno di uno stesso insieme comune di diritti, basato sulla parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro ospitante, a prescindere dal fine iniziale o dal motivo dell’ammissione”. Il diritto alla parità di trattamento nei settori specificati dalla medesima direttiva dovrebbe essere riconosciuto non solo ai cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro ai fini lavorativi, ma anche a coloro che sono stati ammessi per altri motivi (ad esempio, ai familiari)".
Precisando l’operatività delle indicazioni già fornite all'indomani della prima pronuncia del Tribunale di Milano con messaggio n. 4768 del 18 dicembre 2020, l'Inps ha tenuto a precisare comunque che dette domande saranno accolte con riserva di ripetizione delle somme erogate, in attesa delle definitive decisioni degli Organi giudiziari aditi o competenti in materia.