Sospensione della riduzione dell’indennità di disoccupazione NASpi in pagamento dal 1° giugno al 31 dicembre 2021. L’Inps con la circolare n. 122 del 6 agosto scorso fornisce le istruzioni amministrative per l’applicazione delle nuove disposizioni contenute nel decreto Sostegni bis, che interrompono la riduzione della prestazione del 3% per ogni mese di percezione della NASpI a decorrere dal primo giorno del 4° mese di fruizione (91° della prestazione), prevista dall’art. 4, comma 3, del D.lgs n. 22 del 4.03.2015.
La sospensione della riduzione si applica anche in caso di liquidazione dell’indennità di disoccupazione erogata in forma anticipata in un’unica soluzione, che pertanto, per il periodo 1° giugno – 31 dicembre 2021, verrà corrisposta senza alcuna decurtazione sia per le indennità in corso di pagamento alla data del 1° giugno 2021 sia per quelle aventi decorrenza nell’arco temporale che si colloca dal 1° giugno al 30 settembre 2021.
Nella circolare, l’INPS avverte che procederà d’ufficio alla sospensione del meccanismo di riduzione e i titolari di NASpI non dovranno presentare alcuna domanda. Per quanti invece percepiranno la NASpI con decorrenza dal 1° ottobre 2021, non ci sarà alcuna sospensione della riduzione dell’indennità, in quanto la scadenza del primo giorno del 4° mese di fruizione (91° giorno) si collocherà temporalmente nel 2022.
La sospensione cesserà, in ogni caso, a decorrere dal 1° gennaio 2022, quando tornerà nuovamente ad essere applicata la normativa ordinaria prevista dall’art. 4, comma 3, del D.lgs n. 22 del 4.03.2015.