QUOTA 100
A partire dal 1° gennaio 2019, è stata introdotta una nuova possibilità di pensionamento anticipato, in via sperimentale, per il triennio 2019-2021, al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni, definita «pensione Quota 100».
Possono conseguire la pensione “Quota 100” le lavoratrici e i lavoratori con contribuzione versata nell’assicurazione generale obbligatoria, nelle forme esclusive e sostitutive gestite dall’Inps e nella Gestione separata dei cosiddetti parasubordinati. La norma esclude le forme previdenziali diverse quali: Casse libero professionali, Fondo Clero, Fondo esattoriali, Inpgi ecc. Anche il personale del Comparto Sicurezza, Soccorso Pubblico e Difesa viene esplicitamente escluso in quanto destinatario di un ordinamento pensionistico speciale.
Per perfezionare il requisito dei 38 anni è valutabile tutta la contribuzione a qualsiasi titolo posseduta dal lavoratore, fermo restando il contestuale perfezionamento dei 35 anni con esclusione della contribuzione figurativa per malattia e disoccupazione e/o ad essi equiparati (nelle gestioni dove si applica tale principio per il diritto alla pensione anticipata/anzianità).
Il diritto a pensione può essere raggiunto anche con il cumulo dei periodi assicurativi (esclusi periodi casse libero professionali). Per la normativa di riferimento consulta la sezione delle prestazioni in cumulo.
È possibile accedere alla pensione «Quota 100» anche mediante l’esercizio delle facoltà di opzione al sistema contributivo e di computo nella gestione separata. Per la normativa consulta la sezione di riferimento.
Le lavoratrici e i lavoratori dipendenti privati e autonomi possono accedere alla pensione decorsi 3 mesi dalla maturazione dei requisiti (cosiddetta “finestra”).
Diversa decorrenza viene invece prevista per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, identificate all’ art. 1, comma 2 decreto legislativo n. 165/2001.
I dipendenti di tali amministrazioni conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, trascorsi 6 mesi dalla maturazione dei requisiti (cosiddetta “finestra”).
Ai fini dell'accesso a pensione in “Quota 100”, tali dipendenti delle amministrazioni pubbliche devono presentare la domanda di collocamento a riposo all'Amministrazione di appartenenza con un preavviso di 6 mesi.
Per il lavoratore pubblico che ha perfezionato i requisiti per l'accesso a "Quota 100", non può essere disposto il collocamento a riposo d'ufficio per raggiunti limiti d'età.
Pensione anticipata “Quota 100” triennio 2019-2021
Per il personale a tempo indeterminato del comparto scuola e dell’Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM) la decorrenza è fissata rispettivamente al 1° settembre e al 1° novembre dello stesso anno solare in cui si prevede la maturazione dei requisiti.
Ai dipendenti pubblici che accedono al pensionamento in «Quota 100» il TFS/TFR viene liquidato nei termini previsti in caso di maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata. Per conseguire la pensione in “Quota 100” è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.
La pensione cosiddetta «Quota 100» non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente/autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale (art. 2222 del codice civile), nel limite di 5.000 euro lordi annui, fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia. Particolari disposizioni sono previste per far fronte all’emergenza COVID-19.
QUOTA 102
La legge di Bilancio 234/2021 ha elevato di 2 anni il requisito anagrafico portandolo a 64 anni (non adeguato agli incrementi alla speranza di vita), in presenza di un’anzianità contributiva minima di 38 anni. Per tale prestazione rinominata pensione anticipata Quota 102, i requisiti citati sono da perfezionare entro il 31 dicembre 2022.
Possono accedere alla pensione in Quota 102 coloro i quali abbiano maturato un'anzianità contributiva minima di 38 anni e compiuto almeno 64 anni di età, entro il 31 dicembre 2022. Il diritto conseguito entro tale data, potrà essere esercitato anche successivamente.
Ai fini del raggiungimento dei 38 anni, è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo posseduta dal lavoratore, fermo restando il perfezionamento dei 35 anni al netto della contribuzione figurativa per malattia e disoccupazione, nelle gestioni in cui tale condizione è richiesta.
Ai fini della maturazione del diritto a pensione, i periodi oggetto di riscatto sono considerati nella loro collocazione temporale, esplicando effetti giuridici come se fossero stati tempestivamente acquisiti alla posizione assicurativa dell’interessato.
Il requisito di età anagrafica non è adeguato agli incrementi della speranza di vita.
Gli iscritti a più gestioni previdenziali, interessate dalla pensione anticipata possono perfezionare il diritto a pensione, cumulando i periodi assicurativi non coincidenti, purché non titolari di pensione in una di tali gestioni.
Non partecipano al cumulo in Quota 102 i periodi di iscrizione alle Casse di liberi professionisti, al Fondo Clero e sono esclusi i lavoratori del Comparto Sicurezza, Soccorso Pubblico e Difesa.
Va precisato che per quanto riguarda i giornalisti, poiché l'INPGI, a partire dal 1° luglio 2022 è confluito nella gestione Inps, gli iscritti al FPLD possono accedere a Quota 102.
Ai fini dell’applicazione del metodo di calcolo, l’anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995 viene determinata considerando la contribuzione accreditata in tutte le gestioni coinvolte nel cumulo in Quota 102.
Nel caso in cui in almeno una delle gestioni interessate al cumulo viene richiesto il requisito contributivo dei 35 anni al netto dei periodi di malattia e disoccupazione, tale requisito deve essere verificato tenendo conto dell’anzianità contributiva complessivamente maturata nelle gestioni interessate al cumulo.
Per accedere alla pensione Quota 102, è necessaria la cessazione dell’attività lavorativa sia in Italia che all’estero.
Per quanto riguarda la domanda in Quota 102, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche devono presentare l'istanza di collocamento a riposo all'amministrazione di appartenenza con un preavviso di 6 mesi, che non può essere disposto d'ufficio per raggiunti limiti di età (65 anni).
Per il personale a tempo indeterminato del comparto scuola ed AFAM, la decorrenza è fissata all'inizio dell'anno scolastico o accademico (1° settembre, 1° novembre) dello stesso anno di maturazione dei requisiti.
QUOTA 103
La Legge di Bilancio per il triennio 2023-2025”, entrata in vigore il 1° gennaio 2023 (n. 197 del 29 dicembre 2022) ha introdotto una ulteriore possibilità di pensionamento anticipato con “Quota 103”, che si aggiunge a “Quota 100” (62 anni di età e 38 anni di contributi entro il 31.12.2021) e a “Quota 102” (64 anni di età e 38 anni di contributi entro il 31.12.2022).
La norma, inserita in via sperimentale per il 2023, si consegue con un’età anagrafica di almeno 62 anni e un’anzianità contributiva di almeno 41 anni, da perfezionare entro il 31.12.2023. Come già previsto per “quota 100 e 102”, il diritto alla “pensione anticipata flessibile “può essere esercitato anche successivamente, dopo l’apertura della c.d. finestra.
Destinatari di questa norma sono gli iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), alle forme esclusive e sostitutive gestite dall’INPS e alla Gestione separata.
Sono esclusi: il personale militare delle Forze armate, delle Forze di polizia e di polizia penitenziaria, nonché il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Guardia di Finanza, in quanto destinatario della specifica disciplina.
A differenza delle altre tipologie di pensionamento anticipato, la norma prevede un limite massimo erogabile dell’importo di pensione mensile, che non potrà superare cinque volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente.
Per quanto riguarda la decorrenza della “pensione anticipata flessibile” in Quota 103 si continua ad applicare il regime delle finestre mobili, che sono diversificate a seconda del datore di lavoro, pubblico o privato, nonché della gestione previdenziale che liquida il trattamento pensionistico.
Pertanto, le lavoratrici e i lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi che maturano i citati requisiti anagrafici e contributivi, entro il 31 dicembre 2022, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2023; coloro che maturano dal 1° gennaio 2023 in poi, conseguono il diritto alla decorrenza del pensionamento anticipato “trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi”.
Per ribadire la specificità del rapporto di impiego nella pubblica amministrazione e dell’esigenza di garantire la continuità e il buon andamento dell’azione amministrativa, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni si applicano le seguenti disposizioni:
1) le lavoratrici e i lavoratori che maturano i requisiti, entro il 31.12.2022, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2023;
2) coloro che maturano dal 1° gennaio 2023 possono accedere al trattamento pensionistico “trascorsi sei mesi dalla maturazione dei requisiti stessi” e comunque non prima del 1° agosto 2023.
La domanda di collocamento a riposo deve essere presentata all'amministrazione di appartenenza con un preavviso di 6 mesi e non può essere disposto d’ufficio per raggiunti limiti di età al compimento dei 65 anni.
Per il personale del comparto scuola ed AFAM, con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato la decorrenza viene fissata dall’inizio dell’anno scolastico o accademico (1° settembre, 1° novembre) dello stesso anno di maturazione dei requisiti. Tale personale può presentare domanda di cessazione dal servizio entro il 28 febbraio 2023 (salvo proroghe).
Il requisito contributivo richiesto per la pensione con “Quota 103” può essere perfezionato, a domanda dell’interessato, anche cumulando tutti e per intero i periodi assicurativi, non coincidenti, versati o accreditati presso due o più forme di assicurazione obbligatoria gestite dall’INPS.
Per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, in caso di contestuale iscrizione presso altre gestioni, il diritto alla prima decorrenza utile si consegue trascorsi sei mesi dalla maturazione dei prescritti requisiti e comunque non prima del 1° agosto 2023. Inoltre, il TFS/TFR viene liquidato nei termini in cui sarebbe stato corrisposto in caso di maturazione dei requisiti pensionistici ordinari previsti per la pensione di vecchiaia o anticipata.
Così come previsto per le altre tipologie sperimentali di pensionamento anticipato, “Quota 100 e 102”, anche questa pensione non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui, fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia.
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